Collocamento ai servizi sociali in caso di conflittualità tra genitori

La conflittualità tra i genitori non giustifica automaticamente un collocamento del minore presso i servizi sociali

Collocamento ai servizi sociali: quando

Con l’ordinanza n. 24637/2021, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione propone un orientamento particolarmente rilevante in materia di figli ed affidamento degli stessi evidenziando che l’ipotesi dell’affidamento ai servizi sociali o esclusivo ad uno solo dei genitori, resta una ipotesi residuale estrema, da considerarsi solo in caso non sia in alcun modo percorribile la strada dell’affido condiviso tra i genitori, seppur con un supporto nella gestione della conflittualità.

La vicenda giudiziale

Una coppia di genitori, tra i quali vi era stata separazione, vedeva affidato il proprio figlio nato fuori dal matrimonio, ai Servizi Sociali a causa della conflittualità emersa tra i due, la cui gravità era giunta a rendere impossibile il raggiungimento di ogni accordo necessario alla gestione del rapporto genitoriale (dal diritto di visita, al collocamento). I giudici del caso, della corte d’appello di Roma, sulla base delle relazioni dei Servizi Sociali avevano basato la decisione sul convincimento emerso dalle stesse, che rilevavano l’incapacità di entrambi i genitori di considerare l’interesse superiore del minore come l’interesse degno di una tutela imprescindibile al di là risentimento reciprocamente provato per la fine della relazione. Ravvedevano pertanto a tal motivo il grave rischio di pericolo per il minore stesso.

Il ricorso in Cassazione rispetto al collocamento presso il servizi sociali

I genitori impugnavano la decisione: nello specifico è il padre che proponeva un ricorso incidentale che affermava che in appello i giudici non avessero tenuto conto delle risultanze della CTU, né dell’esatto contenuto della relazione dei Servizi Sociali citata nel decreto, ove si evidenziava un ottimo rapporto della prole con entrambi i genitori.

Collocamento al servizi sociali supporto alla bigenitorialità

La Corte di Cassazione statuisce in via preliminare sulla funzione dell’istituto del collocamento dei minori ai Servizi Sociali, fornendo un importante orientamento giurisprudenziale.
Gli Ermellini infatti ritengono che si possa arrivare a disporre il collocamento presso i Servizi Sociali solo ove ciò concorra a ripristinare una condivisa bigenitorialità, a tutela dell’interesse del minore. In pratica si ribadisce che la bi genitorialità è di principio il regime di affidamento da preferire, il faro guida di ogni decisione in tutela dell’interesse del minorenne. Al fine solo di ripristinarlo, ed in via residuale, momentaneamente mentre i genitori sono impegnati a risanare la relazione tra loro e con la prole, che può intervenire il collocamento pressi il Servizio Sociale.

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A tal proposito i magistrati ricordano che “Il provvedimento di collocamento del minore presso i Servizi Sociali ha la evidente finalità di precostituire, ove possibile, le condizioni per il ripristino di una condivisa bigenitorialità, tutelando fin da subito il minore e dettando, a tal fine, tutte le disposizioni utili intese nell’immediatezza ad attribuire ai Servizi Sociali un ruolo di supplenza e di garanzia e a fare iniziare ai genitori un percorso terapeutico finalizzato al superamento del confitto e alla corretta instaurazione di una relazione basata sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio”

Conclusioni

A tele proposito i giudici hanno inoltre analizzato la conflittualità evidenziata tra i genitori al fine di affrontare il dato in relazione alla sua incidenza relativamente all’interesse del minore.

La Corte effettivamente rileva che in sede di gravame non si sia data attenta lettura alla la CTU espletata nel giudizio di merito. Di essa sarebbero state valutate esclusivamente le dinamiche relazionali negative. Al contrario, la Corte ritiene dirimente la valutazione del rapporto tra i genitori come contraddistinto dalla capacità di giungere facilmente ad un accordo, in un’ottica di cogenitorialità, su questioni inerenti la vita del figlio, e pertanto la CTU esprimeva la volontà di rivedere a distanza di tempo i genitori, che avrebbero potuto in tale passaggio trovare lo spirito di collaborazione al bene del minore.

Per le ragioni esposte, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso principale e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Roma.