Revocatoria fallimentare: nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse
La giurisprudenza sul computo a ritroso del periodo sospetto nella revocatoria fallimentare
La Sentenza n. 24632 del 13 settembre 2021
Nella motivazione della sentenza, che rigetta il ricorso, la Corte di cassazione ricorda come la propria giurisprudenza sia stata costante nel ritenere che nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse (così anche Cass. ord. n. 13838 del 2019).
Ciò in quanto “la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa” (manifestatasi indifferentemente come crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno).
Le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale, anche se non di rigorosa continuità cronologica (Cass. n. 15724 del 2019), purché lo iato temporale non sia irragionevole in una logica unitaria che consente di saldare i presidi “di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda” (Cass. ord. n. 30694/ 2019).
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Il principio della consecuzione
Il principio della consecuzione ha matrice giurisprudenziale ed è stato applicato costantemente allorché nessuna delle norme della legge fallimentare che disciplinano le azioni di inefficacia, retrodatavano il termine di decorrenza del c.d. periodo sospetto alla data di apertura della procedura minore, ove seguita dal fallimento.
L’art. 49 Decreto legislativo n. 270 del 08/07/1999 prevede che “I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.
Tale principio ha visto la sua applicazione non solo nei casi di consecuzione fra più procedure minori e fallimento ma anche in quello di successione fra sole procedure minori nonché alla sua estensione anche all’ipotesi del susseguirsi tra accordi di ristrutturazione del debito e concordato preventivo.
La Corte, in più di un’occasione, l’ha pacificamente ritenuto riferibile anche all’amministrazione straordinaria.