Sembra che l’agente immobiliare non abbia responsabilità nel caso di promessa di vendita di immobile irregolare, ma non è proprio così.

L’art. 1759 c.c. prevede infatti che: “Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso…”
Cosa significa?
L’Agente immobiliare, quindi, secondo tale definizione, incorre in responsabilità soltanto quando non dia ai contraenti la comunicazione delle circostanze che sono a lui note.
Ciò significa che, se non vi è patto preciso in tal senso, egli non ha alcun obbligo di fare indagini per assicurare reciprocamente le parti circa il buon fine dell’affare.
La Norma prevede quindi che il mediatore debba fornire tutte le notizie che riguardano non solo l’immobile, ma anche i futuri contraenti e la loro condizione economica.

LEGGI ANCHE: Quando il mediatore immobiliare ha diritto alla provvigione?
Cosa dice la Cassazione?
La Suprema Corte, con una recente ordinanza, la n. 784/2020 ha poi statuito in merito che: “il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere nell’adempimento della sua prestazione particolari indagini di natura tecnico – giuridica (come l’accertamento della libertà da pesi dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie) allo scopo di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell’affare, è pur tuttavia gravato, in positivo, dall’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione, nonché, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle; cosicché, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l’effetto, dal cliente”.