Nulla l’impugnazione a mezzo pec del Pubblico Ministero

La Suprema Corte ha precisato che le regole dei depositi a mezzo pec per gli avvocati non valgono anche per il PM. Vediamo perchè è nulla l’impugnazione del P.M.

Il caso

Con sentenza n. 24714 del 24.06.21 la Sesta sezione penale ha affermato che è inammissibile l’impugnazione inviata dal pubblico ministero a mezzo PEC, in quanto l’art. 24 del d.l. n.137 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 176 del 2020, consente tale modalità di deposito alle sole parti private, cui testualmente si riferisce la norma in esame, richiedendo anche che l’atto sia sottoscritto con firma digitale, strumento di cui attualmente non dispongono gli uffici di Procura.

Così argomenta la Suprema Corte: […] non è revocabile in dubbio che le modifiche apportate, in sede di conversione, all’art. 24 del d.l.n.137 del 2020, dalla legge 176 del 2020, consentono, per il circoscritto periodo considerato dalla normativa speciale dettata per l’emergenza epidemiologica, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l’invio dell’atto mediante pec.

[…] In termini affatto equivoci, le disposizioni dell’art. 24 oggetto di immediata disamina prendono in considerazione unicamente i difensori delle parti private quali soggetti legittimati ad avvalersi della possibilità di tale alternativa forma di deposito dell’atto di impugnazione. Ogni segmento di rilievo nello sviluppo complessivo di tale specifica disciplina, infatti, vede al centro, esclusivamente, la figura dei difensori.

Ne sono a conferma i riferimenti espressi alle modalità di invio del ricorso (comma 6-ter) e dei motivi nuovi (comma 6-quater); alla sottoscrizione digitale dei documenti allegati in punto di conformità all’originale (comma 6-bis); ai profili di specifica inammissibilità dell’impugnazione depositata nelle forme dettate da tale disciplina speciale, ricostruite guardando unicamente al detto profilo soggettivo (comma 6-sexies lett. a, b, d).

LEGGI ANCHE: Le “memorie ex 183” cosa sono e quando vengono concesse

Il tutto in relazione ad incombenti che non possono ritenersi esclusivamente riferibili ad una sola parte del processo, così che non avrebbe senso alcuno limitarne il rilievo operativo ai soli difensori.

Il dato letterale della disposizione in disamina non emargina dunque incertezze in ordine alla riferibilità del disposto normativo in disamina unicamente ai difensori delle parti e non al Pubblico Ministero.