Il contratto di locazione ad uso transitorio: facciamo chiarezza

Con la formula “ad uso transitorio” si esprime un chiaro concetto di “non stabilità” che deve essere comprovato

Che cos’è l’uso transitorio

Il contratto di locazione a uso transitorio è un tipo di contratto di locazione abitativa utilizzato per esigenze temporanee che non inquadrabili come turistiche. Consente ad un proprietario di un immobile (locatore) di concedere per un limitato periodo di tempo e per un’esigenza transitoria ben individuata il godimento di un immobile ad uso abitativo ad altro soggetto (nel contratto individuato come conduttore), con il quale concorda un importo da versare a titolo di locazione annua, che spesso viene corrisposta in rate mensili .

La legge determina il periodo minimo e massimo di durata del contratto, ossia da un periodo minimo da 1 mese al massimo di 18 mesi. La clausola che prevede un periodo pattuito al di sotto di un mese è nulla, rendendo applicabile in tal caso automaticamente la durata minima di un mese. Stesso discorso se le parti pattuiscono un periodo superiore a 18 mesi, la clausola è nulla e in tal caso si applica automaticamente la norma sulla durata massima prevista dalla legge.

Un contratto superiore a 30 gg, prevede che il locatore deve provvedere alla registrazione del contratto nel termine di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore e all’amministratore del condominio (qualora l’immobile sia all’interno di un condominio), anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale.

Modello del contratto

Il contratto di locazione ad uso transitorio deve essere redatto utilizzando un modello predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastruture nel Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002, Allegato C o D.
Gli elementi necessari che il contratto deve contenere

  1. le generalità delle parti;
  2. la descrizione dell’immobile;
  3. importo del canone;
  4. modalità di versamento;
  5. la durata della locazione;
  6. l’espressoriferimento all’esigenza transitoria, comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso ed in caso di mancata specificazione di questa esigenza, viene pertanto meno la natura stessa contratto, ovvero la transitorietà dello stesso. In questo caso il contratto diventa soggetto alla disciplina ordinaria
  7. un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione di prestazione energetica. In caso di mancata dichiarazione circa l’APE, locatore e conduttore sono soggetti al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa che crea esenzione dall’obbligo di presenta la stessa entro 45 giorni.

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Rinnovo del contratto transitorio e trasformazione in contratto ordinario 4+4

Nei contratti di locazione ad uso transitorio non è necessario che sia comunicata la disdetta, perché la cessazione del contratto si verifica in automatico al termine del periodo prestabilito. Se le ragioni della transitorietà provengono dal locatore tuttavia, è però necessario che quest’ultimo le confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore, altrimenti, se il conduttore rimane nel godimento dell’immobile, il contratto si trasforma in ordinario con durata di 4 anni + 4 anni.