Secondo la Cassazione condotte come l’autoerotismo in treno o mezzi di trasporto non si configurano necessariamente come atti osceni
Secondo la Cassazione non si configura come reato di atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico ove siano presenti dei minori, l’autoerotismo praticato all’interno di un vagone perché di fatto questo non è il tipico luogo che i minori scelgono di frequentare con sistematicità. Riscontrata così l’infondatezza del ricorso del Pubblico Ministero contenuta nella sentenza n. 32687/2021 della Cassazione, ove si segna una significativa svolta sui comportamenti appena descritti e la loro configurazione penale.
Antefatto giudiziale
Dietro denuncia alla Polizia Ferroviaria da parte di una passeggera di un treno di un altro passeggero, che avrebbe praticato autoerotismo in sua presenza, giungevano degli agenti l’uomo reagisce con gesti violenti e minacce per impedire lo svolgimento della loro attività.
Ricorso del PM per atti osceni
Il Pubblico Ministero pertanto contestava al denunciato la commissione del reato di atti osceni, contemplato dall’art. 527 c.p comma secondo, per il sol fatto di aver posto in essere il comportamento in un luogo frequentato anche da minori, per cui il rischio di esposizioni degli stessi al gesto che avrebbe potuto turbarli. Il Tribunale competente però convalida l’arresto solo per il reato di resistenza, in quanto giudicata mancante la flagranza del reato di cui prima ed in quanto deve escludersi che la condotta di autoerotismo sia stata commessa in un luogo abitualmente frequentato da minori e quindi a rischio di esposizione da parte degli stessi.
Il PM ricorre in Cassazione
Il Pubblico Ministero ricorre in Cassazione contro la decisione del giudice di primo grado, ribadendo con il primo motivo il rischio di esposizione dei minori alla condotta dell’imputato, mentre con il secondo invece lamenta un vizio di motivazione della decisione sulla flagranza del reato addotto al fine della convalida dell’arresto.
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La decisione della Suprema Corte: niente atti osceni
I giudici di Piazza Cavour infatti, ci tengono a precisare che quando si parla di “luogo abitualmente frequentato da minori” non si fa riferimento solo a un luogo aperto o esposto al pubblico. Deve trattarsi piuttosto di un posto che i minori scelgono sistematicamente di frequentare.
Quali sono i luoghi abitualmente frequentati da minori
Già con la sentenza n. 29239/2017 veniva chiarito che “i luoghi abitualmente frequentati da minori – al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto – sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all’interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale).”