Non sempre può applicarsi la decadenza semestrale della fideiussione relativa ad un contratto di mutuo
La decadenza dalla fideiussione, prevista dall’art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l’obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l’effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell’ultima di esse.
A tal proposito, inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che “La regola dell’art. 1957 cod. civ. può essere derogata e la deroga può essere implicita nell’impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l’adempimento dell’obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall’interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale”. (Cass. n. 9455 del 11/06/2012; v. anche Cass. n. 13078 del 21/05/2008), di guisa che la decisione impugnata risulta immune da vizi.
In generale, tale ultimo principio può essere applicato a tutte le obbligazioni che, per loro natura, abbiano scadenze periodiche o debbono essere rimborsate periodicamente.