Sono nulli i “nuovi motivi” inviati alla posta certificata sbagliata

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nullità dei “nuovi motivi” inviati alla pec sbagliata. Vediamo quando sono nulli i “nuovi motivi”

nulli i nuovi motivi

Il caso

Come noto, la pandemia da Covid-19 che si è manifestata nel 2020 ha determinato e determina ancora l’impossibilità di accedere agli uffici giudiziari.

A tale problema si è cercato di dare una soluzione mediante lo sfruttamento della tecnologia, di internet e dei nuovi sistemi di comunicazione come la posta certificata “pec”.

Tuttavia, l’errore di un invio della pec può essere fatale, determinando la nullità del deposito, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.9887 del 12.03.21.

La prima sezione penale della suprema Corte ha infatti affermato che: “sono inammissibili i motivi nuovi trasmessi alla Corte di cassazione tramite posta elettronica certificata ad una casella di posta diversa da quella indicata dal provvedimento del 9 novembre 2020, emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

La Corte così argomenta: […] i motivi nuovi sono inammissibili perché trasmessi a una casella di posta certificata diversa da quella individuata dal provvedimento in data 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia a mente dell’art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020 (reperibile nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia all’indirizzo: http://pst.giustizia.it/PST/).

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A norma di tale disposizione, il deposito tramite posta elettronica certificata degli atti penali presso la Corte di Cassazione è consentito soltanto nelle caselle di posta ivi indicate. Nel caso di specie, gli atti diretti alla prima sezione penale vanno depositati nella casella depositoattipenali1.cassazione@giustiziacert.it, mentre i motivi nuovi sono stati trasmessi […] alla casella sez1.penale.cassazione@giustizia.cert, non abilitata a riceverli.

La specifica causa di inammissibilità dei motivi trasmessi a una casella di posta elettronica non indicata nel citato provvedimento direttoriale è prevista dall’art.24 comma 6-sexies, lett. e) d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché va rilevata d’ufficio.