I diritti del nascituro: il rispetto di una vita che sta arrivando

Anche se ancora non è nato, il nascituro ha dei diritti fondamentali che devono essere rispettati da tutti

Soggetto di Diritto

Nascituro può essere sia il bambino concepito ma non ancora nato, sia il bambino non ancora concepito, solitamente però, con il termine nascituro si intende il bambino concepito ma non ancora nato, un soggetto che non ha quindi la piena capacità giuridica ma che è comunque un soggetto di diritto.

La capacità giuridica infatti, si acquista solo con la nascita, come sancito dall’articolo 1 del codice civile, ma il medesimo articolo stabilisce al secondo comma: i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.

Ciò significa che il nascituro può essere titolare di una serie di diritti come il diritto alla vita, alla salute, all’onore, all’identità personale, a nascere sano, che acquisteranno efficacia solo al verificarsi della condizione della nascita.

Tale condizione del nascituro è stata sancita con la sentenza n.10741 del 2009 con cui la Corte di Cassazione affermò che il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici “interessi personali” riconosciuti dall’ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all’onore, all’identità personale, a nascere sano.

L’attribuzione di tali diritti al nascituro, determina una serie di situazioni giuridicamente rilevanti, ad esempio, dal diritto alla salute e a nascere sano, discende il diritto al risarcimento del danno nel caso di malformazioni dovute alla somministrazione di farmaci alla madre o comunque per colpa medica.

Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto al nascituro un autonomo diritto al risarcimento per la perdita del padre avvenuta fra il suo concepimento e la nascita, perché è proprio successivamente alla nascita che si verificano le conseguenze pregiudizievoli derivanti da questa perdita, cioè dalla privazione della possibilità di instaurare il suddetto rapporto con il genitore deceduto.

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Al nascituro il nostro ordinamento riconosce anche la possibilità di succedere, chiaramente purché si verifichi l’evento della nascita, infatti l’articolo l’art. 462 comma 1 c.c. stabilisce: “sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”.

Come si evince dalla disposizione, ai nascituri non concepiti non viene riconosciuta la capacità di succedere, ma solo la possibilità di ricevere, purché figli di persona vivente al tempo della morte del testatore o dell’atto di liberalità (donazione).