Per il reato di trasporto illecito di detriti da costruzione (c.d. calcinacci) non può invocarsi l’occasionalità della condotta
La condotta
Quando si svolgono dei lavori in casa bisogna sempre rivolgersi a ditte serie e specializzate che si occupino anche del regolare smaltimento dei detriti da costruzione, in ogni caso, mai ci si deve improvvisare senza le adeguate informazioni e autorizzazioni.
Tali rifiuti infatti, sono considerati rifiuti speciali e non possono essere smaltiti normalmente, anzi, il loro trasporto irregolare costituisce un reato che non lascia spazio a giustificazioni come l’occasionalità della condotta.
La suprema Corte di Cassazione si è espressa in merito al trasporto illecito di tali rifiuti, chiarendo che si tratta di un reato istantaneo e non può essere applicata la scriminante della particolare tenuità del fatto ex art 131bis c.p. nemmeno laddove si tratti di una condotta occasionale.
La sentenza n. 4189/2018
La Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 4189/2018 in merito ad un caso in cui il titolare di una ditta individuale aveva trasportato e abbandonato su suolo pubblico dei rifiuti speciali non pericolosi consistenti in detriti da costruzione nella quantità di 4 mc.
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Così argomenta la Corte: […] la giurisprudenza di questa Corte ha, in diverse occasioni, evidenziato la natura istantanea del reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (articolo 256 comma primo Dlgs 3 aprile 2006 n.152) in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice (si veda ex multis sezione 3 n.41529 del 15 dicembre 2016 RV. 270947) chiarendo con adeguata motivazione, che non presenta alcuna delle denunciate contraddizioni, che l’imputato non poteva invocare la buona fede, non ravvisandosi mancanza di consapevolezza dell’illiceità del fatto nella sua condotta e correttamente valorizzando la rimozione dei rifiuti prima dell’apertura del dibattimento, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
[…] Non può invero censurarsi la motivazione per non avere il giudice, di ufficio, ravvisato nei fatti la speciale causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis Codice penale […] per avere il Tribunale, con argomentazione non illogica chiarito, richiamando i criteri di cui all’articolo 133 Codice penale, la gravità del fatto desumibile dalle modalità dell’azione.