Eredità: quando lo Stato eredita in assenza di eredi

Eredità: Nel caso in cui non vi siano eredi che abbiano accettato l’eredità, quest’ultima si devolve allo Stato

L’art. 586 cov. civ., in materiadi successione legittima, sancisce che “in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati“.

Ciò significa che gli eventuali beni del defunto, se non ha eredi legittimi che hanno accettato l’eredità, vengono devoluti al Demanio, senza necessità che quest’ultimo compia atti tali da far presumere l’accettazione medesima.

La norma specifica che, comunque, lo Stato non risponde di eventuali passività che superino il valore deri beni ereditati e, dunque, secondo parte della dottrina, nel caso di specie operebbe ope legis un forma di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, senza necessità di alcuna forma particolare né tantomeno senza necessità di formazione dell’inventario stesso.

Ci si riferisce dunque sia all’ipotesi in cui questi non esistono, sia all’ipotesi in cui esistono, ma non possono (indegnità) o non vogliono accettare l’eredità

Nel primo caso l’acquisto avviene al momento dell’apertura della successione ma non si consolida finché il diritto di accettare l’eredità non si sia prescritto; nel secondo caso l’acquisto si verifica solo una volta che i precedenti chiamati abbiano perso il diritto di accettare.

La limitazione all’attivo della responsabilità dello Stato disposta dall’art. 586 c.c. vale esclusivamente in relazione ai debiti ereditari pregressi, mentre non può valere a sottrarre lo Stato alle spese di manutenzione rese necessarie dal cattivo stato di conservazione di beni di cui è per successione divenuto proprietario.

Il disposto dell’art. 586 c.c., ove è previsto l’acquisto dell’eredità da parte dello Stato in caso di assenza di successibili, configura un’ipotesi di acquisto “iure successionis” a titolo derivativo.

Detta norma non è pertanto una specificazione del fenomeno di acquisto a titolo originario contemplato all’art. 827 c.c. in materia di beni immobili vacanti ma configura una fattispecie di natura diversa. L’art. 67 comma 2 dello statuto speciale delle regione Trentino Alto Adige ha derogato, per i beni immobili posti nel territorio della regione, all’art. 827 c.c., ma non ha modificato la portata dell’art. 586 c.c. che è tuttora in vigore anche nel territorio della regione stessa.