Attenzione a portare in auto un bastone: rischi un procedimento penale

Attenzione a portare in auto un bastone : rinvenire all’interno del bagagliaio di un’auto un manico di zappa ritenuto un’arma impropria è costato caro ad un uomo, poi assolto in Cassazione perché il fatto non sussiste.

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Il bastone o “manico di zappa” è un’ arma impropria ?

La Cassazione penale, sez. I, ud. 11 febbraio 2021 (dep. 9 settembre 2021), con sentenza n. 33324 ha affrontato il caso di un uomo nella cui vettura, all’interno del bagagliaio veniva rinvenuto un manico di zappa , un bastone di legno ritenuto dai giudici come arma impropria. I Giudici di merito ritengono di condannare l’uomo, sanzionato con 800 euro di ammenda.

La decisione della Cassazione

In Cassazione il difensore contesta la condanna, sostenendo che il bastone in legno non è idoneo ad arrecare offesa alle persone. Evidenzia che il controllo è avvenuto in ora pomeridiana, in prossimità del luogo di lavoro dell’imputato e il bastone era chiuso nel baule della vettura. Si tratta di circostanze di fatto che escludono la destinazione prevista dalla norma incriminatrice.
La previsione di legge di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 quanto agli oggetti assimilabili alle armi improprie, richiede non soltanto la constatazione di assenza di giustificato motivo del porto ma anche l’ulteriore apprezzamento delle circostanze di fatto in punto di destinazione dell’oggetto.

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Oggetti assimilabili ad armi improprie: esclusione del “manico di zappa” in questione

Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo“, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione occorre anche che essi appaiano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona” (vedi Cass. Sez. I n. 10279 del 29.10.2011).
L’oggetto in questione è un comune bastone in legno, definito un manico di zappa dai verbalizzanti.

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La punibilità del porto è correlata ad un esame in concreto di “circostanze di tempo e di luogo” tali da integrare la dimostrazione di un finalismo lesivo (verso la persona) della condotta di porto.
L’oggetto era custodito non all’interno dell’abitacolo, il controllo è avvenuto in pieno giorno e non lontano dal luogo di lavoro dell’imputato, in condizioni di fatto che non evidenziano alcun pericolo per la incolumità di altri soggetti.

Al di là della prospettata destinazione ad esigenze di utilità pratica correlate all’attività lavorativa effettivamente svolta, non vi sono pertanto margini utili ad una rivalutazione di tale profilo.
Per tali motivazioni l’uomo è stato assolto perché il fatto non sussiste