Stop all’assegno di mantenimento se la ex ha una nuova famiglia

Se l’ex si ricostruisce una famiglia, tramite una relazione stabile fin anche nuovi figli, non ha diritto al mantenimento , quindi stop all’assegno di mantenimento

Con l’Ordinanza n. 22604/2020, la Cassazione Civile segna in modo deciso quanto oggi richiamato nella sentenza n. 18785/2021 con conferma dell’orientamento espresso nella sentenza oggi in esame. Si tratta di assegno divorzile, più precisamente della particolare ipotesi in cui l’ex coniuge che ha diritto di percepirlo abbia intrapreso una nuova convivenza more uxorio con altra persona, dando così vita ad una nuova vera e propria famiglia di fatto.

Il caso

Nel caso in esame la pronuncia della Suprema Corte è scaturita a seguito del ricorso proposto avverso al pronunciamento della Corte d’Appello di Reggio Calabria che, aveva riformato la decisione di primo grado, ribadendo così il diritto dell’ex coniuge a percepire l’assegno divorzile di cui all’art. 5 comma 6 L. 898/1970. E’ così che pertanto, il marito ricorre alla Corte di Piazza Cavour.

La Corte di Cassazione da ragione al marito

Gli Ermellini accogliendo le doglianze presentate, in contrasto con la pronuncia della Corte di Appello, hanno accolto il primo dei due motivi di ricorso, con cui il ricorrente  aveva lamentato vizio di motivazione del pronunciamento in appello  “l’assenza o apparenza, nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale, pur esaminando lo stesso materiale probatorio del Tribunale, espresso un convincimento opposto, in ordine alla sussistenza dei connotati di stabilita’ e continuità della convivenza more uxorio tra l’ex moglie e il sig. (OMISSIS), senza spiegarne le ragioni fattuali e giuridiche”.

Giudizio sulla stabilità del nuovo rapporto

La Corte adita pertanto, ritiene che il lamentato vizio di motivazione della Sentenza d’appello, debba essere accolto : “La Corte d’appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di famiglia di fatto, ha dato atto che era stato provato il rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra la (OMISSIS) e il sig. (OMISSIS), pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, cosi’ ricostruendo la vicenda fattuale di rilevanza in modo conforme a quanto accertato dal Tribunale, secondo cui i suddetti fatti integravano in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto.  La Corte territoriale ha, invece, ritenuto che quella relazione non potesse per ciò solo dirsi connotata da quei caratteri di continuità e stabilità che probabilmente rappresenterebbero il primo stadio necessario, ma- come detto- nemmeno sufficiente, per ipotizzare la creazione tra gli stessi di quella nuova famiglia di fatto secondo il valore ed il significato attribuiti al concetto dalla migliore giurisprudenza sopra detta” (pag. n. 6 della sentenza impugnata)”.

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Conclusioni

Le deduzioni della Corte d’Appello escludevano pertanto una continuità e stabilità della nuova relazione sentimentale dell’ex coniuge, conseguendone che la stessa avesse diritto all’assegno divorzile. Tale deduzione, ribaltata dalla Cassazione, ha costituito un importante passo giurisprudenziale, che ancora oggi non vede ribaltamenti ma unicamente conferme nelle ultime sentenze di Cassazione ove si esamina una fattispecie analoga.