L’addebito: Nessun addebito per infedeltà  se vi è crisi pregressa

L’addebito: Anche in caso di manifesto tradimento l’addebito della separazione non è automatico: lo dice la Cassazione

Il principio affermato dalla Sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 1715/2019 del 23 gennaio 2019, richiama l’orientamento ormai delineato in merito alle questioni che giustificherebbero una dichiarazione di addebito della separazione a carico di uno dei coniugi che è stato infedele all’altro in costanza di matrimonio.

A tal proposito risulta ormai tracciata la strada: la persistenza di una crisi già irrimediabilmente innescatasi nella coppia comporterebbe l’irrilevanza dell’obbligo di fedeltà coniugale ai fini di un ricorso per giungere alla dichiarazione di addebito della separazione.

I fatti

Primo grado

Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda di addebito, stabilendo l’affido esclusivo del figlio e l’assegnazione della casa familiare alla moglie ed in fine aveva statuito in merito al diritto e alla misura dell’assegno di mantenimento disposto in favore della moglie stessa.

L’uomo pertanto presentava ricorso in Appello, presentando le sue doglianze in merito a tutti i provvedimenti sopra descritti.

In Appello

L’appello riformava la sentenza in relazione all’affido esclusivo del figlio minore alla madre, posto che i rapporti conflittuali tra i coniugi, oltre a non ostare al regime dell’affido condiviso, non andavano ad intaccare la volontà del figlio che desiderava un costante legame con il padre.

In Cassazione

Con il ricorso in Cassazione si sottolineava nello specifico che la mancata ammissione di prova testimoniale dedotta nel primo grado non avesse consentito un accertamento concreto e reale della crisi coniugale e nonché sulle sue cause, incidendo quindi anche sull’addebitabilità della separazione.

Controparte si costituiva con controricorso e ricorso incidentale, lamentando che, pur essendo stato stabilito il regime di affido condiviso del figlio minore, in concreto il marito non ottemperava a gli obblighi che discendono da tale regime sia per le visite che per la corresponsione dell’addebito.

La Corte dichiara sia il ricorso principale sia quello incidentale inammissibili, compensando le spese, statuendo quanto sopra esposto.

Nella pronuncia in commento la Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso evidenzia il ruolo non rilevante dell’infedeltà ai fini dell’addebito, se questa si era concretizzata a seguito di una perdurata e risalente crisi, nonostante i coniugi abbiano protratto la convivenza molto dopo l’inizio della stessa crisi.

LEGGI ANCHE: Abbandono della casa coniugale: può esserci l’addebito della separazione

Circa l’affidamento del figlio minore, la Corte dichiara il ricorso incidentale inammissibile in quanto “non coglie la ratio decidendi che ha portato la Corte di Appello a disporre l’affidamento condiviso del figlio minore in riforma della sentenza di primo grado”.

L’affidamento condiviso viene infatti considerato il più idoneo a tutelare l’interesse superiore del minorenne.

Pertanto la Cassazione conferma ancora una volta che è l’affidamento condiviso il regime ordinario per i figli minori atto a tutelare la loro stabilità psico-fisica in un momento nel quale già è di per sé messa alla prova da tanti significativi cambiamenti nella vita del minorenne.