L’imposta sui servizi digitali: che cos’è la “digital service tax”

L’imposta sui servizi digitali è stata istituita dall’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678 della Legge di bilancio 2020

Imposta sui servizi digitali : di che cosa si tratta

L’imposta si applica alla fornitura dei servizi digitali.
La tassazione riguarda la pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati “presi” dagli utenti.
Non riguarda i seguenti servizi digitali che sono esclusi:

  • la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  • la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
  •  la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
  •  la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari.

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Aliquota applicabile e ricavi imponibili

L’imposta si ottiene applicando l’aliquota del 3 per cento sui ricavi imponibili.
Si intendono i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta.
I ricavi imponibili sono riferiti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.
Un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato.
Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante ai sensi dell’articolo 2359 c.c. nel medesimo anno solare.

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Termine di versamento dell’imposta

I soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.
L’articolo 2 del decreto legge n. 3 del 2021 ha prorogato il termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio 2021 al 16 marzo 2021 e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2021 dell’Agenzia delle entrate ha definito definisce le modalità operative per la prima applicazione della disciplina