Se affitti casa ad una prostituta finisci nei guai

Locare un immobile ad una prostituta potrebbe integrare il reato di favoreggiamento o di locazione di immobile ai fini di esercizio di attività di meretricio

Da moltissimo tempo prostituirsi non è considerato più un reato ma rimane comunque perseguibile penalmente il reato di favoreggiamento della prostituzione. Ovviamente ciascuno è libero di affittare il proprio immobile a chiunque, ma vi sono dei campanelli di allarme che l’Ordinamento pone in essere al fine di verificare se il proprietario sia in qualche modo colluso con i soggetti che favoriscono la prostituzione.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza 8 ottobre 2011, n. 37516 (ud. 13 luglio 2011), ha chiarito che “il sequestro di un immobile locato a scopo di esercizio di una casa di prostituzione è legittimo allorché l’immobile appaia specificamente, organicamente e stabilmente strumentale rispetto all’attività illecita. Nel caso di specie sono da ritenersi sussistenti sia il “fumus commissi delicti” che il “periculum in mora”  legittimanti il sequestro preventivo, in presenza delle seguenti circostanze: immobile locato adibito ad attività  di prostituzione ; pagamento del canone di locazione in contanti, ritirato personalmente dal proprietario senza il rilascio di alcuna ricevuta; formazione di un falso contratto di locazione dal quale l’immobile risultava locato ad un soggetto fittizio e, sotto il profilo del periculum in mora, protratta destinazione, in modo continuativo e per diversi mesi, dell’immobile all’attività di prostituzione“.

Per integrare il reato di favoreggiamento della prostituzione occorre però la prova che il proprietario, al momento della stipula del contratto di locazione, fosse a conoscenza dell’attività che si sarebbe svolta.

Non tutti i comportamenti sono penalmente sanzionabili

Come ha chiarito la Corte di Cassazione “non integra il reato di locazione di immobile al fine dell’esercizio di una casa di prostituzione concedere in locazione un appartamento all’interno del quale, sebbene con frequente turnazione, venga esercitata la prostituzione di volta in volta da una sola donna, in quanto, per integrare il concetto di casa di prostituzione, è necessario il contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone negli stessi locali ed, all’interno dello stesso locale, l’esistenza di una sia pur minima forma di organizzazione” “Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2004, n. 23657).

Occorre dunque che il proprietario sia a conoscenza di una vera e propria organizzazione formata da più persone tesa a favorire l’attività di prostituta di più soggetti.

Da ciò ne consegue che il concorso tra il reato di favoreggiamento della prostituzione con il reato di locazione di immobile al fine di esercizio di una casa di prostituzione sia astrattamente configurabile quando le condotte realizzate non si svolgano in un unico contesto e non consistano in attività strettamente correlate alla destinazione dell’abitazione all’esercizio del meretricio.