I Post su Facebook: sono utilizzabili come prova in Tribunale

I Post su Facebook: anche i post di un profilo non pubblico possono essere utilizzati come prova in un processo

A differenza delle chat private o delle mail, i post su Facebook possono essere utilizzati come prova, senza incorrere in alcuna violazione della privacy o in fattispecie di reato, anche se il profilo del soggetto non è pubblico ma visibile con restrizioni in quanto tutte le informazioni contenute nel post vengono equiparate come informazioni conoscibili da terzi.

Lo ha chiarito il Tribunale di Capua a Vetere con un decreto del 13 giugno 2013: “Tali documenti devono ritenersi acquisibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che il social network “Facebook” si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi… il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria”.

Al fine di non incorrere in eccezioni, la copia cartacea o telematica dei post dovrebbe essere autenticata da un Notaio che ne possa attestare l’autenticità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2912/2004 ha chiarito che ai fini probatori non basta produrre la semplice stampa della pagina web ma è necessario depositarne copia autenticata da soggetti abilitati. Per cui la soluzione è la cosiddetta copia conforme. L’obiettivo è quello infatti di fissare in un certo istante un post bloccandolo  nel tempo e accertare che effettivamente in un dato istante, un certo contenuto sia stato messo in rete,