Occhio a chi vi contesta la multa: può non essere legittima

Se si viene multati dal dipendente del trasporto pubblico la multa non è legittima, a dirlo è la Cassazione

La recente sentenza del 6 febbraio 2019, n. 3494 della Corte di Cassazione, si pronuncia in relazione all’opposizione presentata da un Avvocato, che decide di stare in proprio nel giudizio, nei confronti di un verbale di accertamento di sosta vietata, in relazione ad un parcheggio effettuato dal ricorrente su un attraversamento pedonale. La Suprema Corte ha stabilito che  i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ex art. 6, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 285/1992, escludendo pertanto, la possibilità che possano esercitare tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino.

Contestata la legittimità del verbale

L’uomo contestava la legittimità del verbale, atteso che lo stesso era stato redatto e sottoscritto da un dipendente della società concessionaria del trasporto pubblico locale. Si riteneva dunque che il soggetto che si apprestava ad emettere la sanzione, stesse di fatti eccedendo  l’ambito dei propri poteri di accertamento attribuiti dall’art. 17, comma 133, con legge n. 127/1997 ai dipendenti delle società concessionarie del trasporto pubblico.

In Appello confermata la sanzione

Il Tribunale d’Appello, si era espresso in senso difforme prevedendo che, alla stregua del menzionato art. 17, comma 133, il potere dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale di accertare le infrazioni alla disciplina della circolazione statale non fosse limitato alle infrazioni verificatesi sulle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici, ma fosse da intendersi come esteso, con più ampio significato, a tutto il territorio comunale.

La pronuncia della Cassazione

Pertanto si è giunti in Cassazione che tuttavia condivide quanto esposto dal ricorrente ponendo l’accento su un pregresso giurisprudenziale, la Sentenza n. 2973/2016, confermandone di fatto l’indirizzo .

In linea con la precedente giurisprudenza

Il pronunciamento del 2016, di fatti, stabiliva infatti che, in tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi dell’art. 17, comma 133, della I. n. 127 del 1997, cui siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ex art. 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992, con esclusione, quindi, dell’esercizio di tali funzioni relativamente a ogni altra area del territorio cittadino Pertanto si chiarisce in maniera ancora più decisa, che il dipendente del trasporto pubblico può multare ma non in tutta la città, ma limitatamente alle aree che allo stesso trasporto sono riservate.