Processo penale: rinuncia e revoca del mandato nel dibattimento

La Cassazione è intervenuta sulla trattazione del dibattimento ad opera del difensore revocato o rinunciante

Con la sentenza n. 18113 del 10 maggio 2021, la suprema Corte di Cassazione sez. VI, ha chiarito che: “In caso di rinuncia al mandato o di revoca del difensore e di nomina di un nuovo difensore, di fiducia o d’ufficio, secondo quanto disposto dall’art. 107, comma 3, c.p.p., la rinuncia o la revoca non producono effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso a norma dell’art. 108 c.p.p., con la conseguenza che, prima del maturare di tale duplice condizione sospensiva, deve ritenersi legittima la trattazione del dibattimento o qualunque altra attività processuale con il patrocinio del precedente difensore rinunciante o revocato.”

La Corte così argomenta in sentenza: […] secondo un primo indirizzo interpretativo, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non ha effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore, come nel caso in cui non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell’art. 108 c.p.p., al nuovo difensore nominato, con la conseguenza che, in tale ipotesi, deve ritenersi legittima la trattazione del dibattimento alla presenza del precedente difensore rinunciante, in quanto la pendenza del termine a difesa funge da condizione sospensiva dell’efficacia della rinuncia al mandato ai sensi del terzo comma dell’art. 107 c.p.p. […].

In senso opposto la sezione quinta di questa corte ha affermato- in un arresto, per vero, rimasto isolato – che in tema di diritto di difesa, il giudice, durante la decorrenza del termine concesso ex art. 108 cpp al difensore subentrato a quello revocato o rinunciante, può legittimamente compiere – continuando ad avvalersi del difensore originario, ovvero sostituendolo ai sensi dell’art.97 comma 4 c.p.p. – solo le attività processuali il cui svolgimento risulti in concreto incompatibile con il decorso del termine predetto, essendo, invece, tenuto al differimento delle altre, salvo che l’avvicendamento dei difensori risulti avere finalità meramente dilatorie. […]

Orbene l’art. 107 (Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore) dispone che: 1. Il difensore che non accetta l’incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato. 2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all’autorità procedente. 3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’articolo. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

L’art. 108 (termine per la difesa) recita che: 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza. […]

L’analisi testuale delle – non equivoche – disposizioni rende manifesto come il difensore rinunciante continui – dunque sia tenuto- a prestare il proprio patrocinio fintanto che non vengano a maturare due condizioni (giusta la congiunzione “e” che lega le due proposizioni): a) che la parte sia assistita da un nuovo legale, essendo del tutto equivalente a detti fini che l’assistenza sia prestata da un difensore di fiducia piuttosto che da un difensore d’ufficio, come rivelato dalla preposizione disgiuntiva o alternativa “o” che lega le due figure; b) che sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso al nuovo difensore ex art. 108.

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In altre parole, la rinuncia al mandato produce effetto solo quando la parte sia assistita da un nuovo patrocinante e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso. […]

Deve dunque essere riaffermato il principio di diritto secondo cui, in caso di rinuncia al mandato o di revoca del difensore e di nomina di nuovo difensore, di fiducia o d’ufficio, secondo quanto disposto dall’art. 107 comma 3 c.p.p. la rinuncia o la revoca non producono effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso a norma dell’art. 108 stesso codice, con la conseguenza che, prima del maturare di tale duplice condizione sospensiva, deve ritenersi legittima la trattazione del dibattimento o qualunque altra attività processuale con il patrocinio del precedente difensore rinunciante o revocato.”