Cessione dei crediti ex art. 58 T.U.B.

E’ prevista una disciplina speciale, in deroga a quanto stabilito nel codice civile, per la cessione dei crediti in blocco

L’art. 58 T.U.B. che disciplina la cessione dei crediti in massa, condiziona l’applicabilità della disciplina in esso contenuta al requisito della individualità in blocco della pluralità dei crediti.

Deve cioè trattarsi di crediti che, seppure autonomi, sono considerati unitariamente sotto il profilo funzionale, in quanto gli stessi sono raggruppabili in forza di criteri predeterminati tali da assicurarne la omogeneità economica/finanziaria.

Al fine della configurabilità della nozione di crediti ceduti in blocco non pare quindi necessaria un’identità strutturale tra i singoli crediti che costituiscono il blocco oggetto di cessione, bastando la sola comunanza di un elemento distintivo.

Si potrà, quindi, affermare l’individuabilità in blocco dei crediti solo allorché coesistano i due presupposti: a) della omogeneità giuridica e finanziaria, cioè della loro appartenenza al medesimo genere, e b) della predeterminabilità, tramite il ricorso ai criteri contenuti nel singolo regolamento contrattuale.

La Banca d’Italia ha definito i rapporti giuridici individuabili in blocco come quei crediti, debiti e contratti che presentano un comune elemento distintivo che può rinvenirsi nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti.

A norma di quanto stabilito nell’art. 58 T.U.B., la notizia dell’avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (o eventualmente attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla Banca d’Italia). Tali adempimenti producono gli effetti indicati nell’art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l’accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.

La legge, nulla dice circa il contenuto che deve avere l’avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, motivo per cui Banca d’Italia, nell’emanare le disposizioni di attuazione, ha precisato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deve consentire ai soggetti interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione.

Nello specifico ha previsto che la pubblicazione debba indicare gli elementi distintivi che consentono l’individuazione dell’oggetto della cessione (ad esempio, la forma tecnica, il settore economico di destinazione, la tipologia della controparte, l’area territoriale) quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire. Quanto precede oltre, naturalmente, alla data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione. Alla cessionaria è comunque fatto obbligo di dare notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.).

Le finalità dell’art.58 T.U.B. sono quelle di eliminare la singola notifica della cessione del credito, difatti, “se il regime derogatorio previsto dall’art. 58 T.U.B. è quello di agevolare le operazioni di cessione in blocco, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe essere di per sé stessa sufficiente ad introdurre una presunzione assoluta di conoscenza dell’avvenuta cessione, assicurando, senza la necessità di ulteriore documentazione, oltre al trasferimento automatico delle garanzie, gli effetti favorevoli in tema di opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dei loro creditori e dei terzi in genere”

Recentemente, in tema di cessione del credito ex art. 58 T.U.B., il Tribunale di Pavia (Tribunale di Pavia, 1 febbraio 2019, n. 184), conferma l’assunto della presente difesa in un caso analogo in quanto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore contestava l’avvenuta cessione del credito a favore della società ricorrente, affermando che, dal testo dell’avviso di cessione, non era possibile individuare il rapporto contestato. In dettaglio, secondo la linea del debitore, i criteri di individuazione dei crediti rientranti nel perimetro di cessione, stante la sussistenza di parametri “negativi”, non permettevano di determinare se il credito azionato fosse o meno ricompreso tra i rapporti ceduti. La società cessionaria, tuttavia, ha superato ogni contestazione.

Il Giudice, aderendo alla linea dell’opposta, ha infatti rilevato che dall’avviso di cessione risultava pacifico il perimetro dei crediti ceduti, anche se individuati attraverso parametri negativi: “nell’ambito dei crediti oggetto di cessione pro soluto erano specificamente individuati quelli derivanti da “finanziamenti rateali personali o finalizzati erogati tramite la divisione [omissis]”, quale quello (sic. lett.a.) nonché ulteriori parametri negativi (erano esclusi crediti derivanti da sconfinamenti in conto corrente, per cui vi era stata denuncia all’Autorità, etc.) tutti rispettati dal credito in esame”.

Del resto, la cessione “in blocco”, nel prevedere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quale condizione essenziale dell’opponibilità, non prevede che i singoli rapporti ceduti vengano elencati in maniera specifica: “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non solo quindi risulta avvenuta secundum legem ma, sul piano giuridico, essa implica l’opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto, non essendo necessario, in forza della disciplina giuridica sopra esaminata, né la notifica personale né l’individuazione del singolo rapporto di credito in fase di pubblicazione”.

Su tale ultimo aspetto la sentenza ha focalizzato la propria attenzione, sostenendo, correttamente, che la disciplina delle cessioni “in blocco” mira proprio a semplificare le formalità della cessione.