Affissione del crocifisso nelle aule scolastiche: no al veto del docente

L’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche è la questione esaminata dalla Cassazione SS.UU. n. 24414 del 9.09.2021.

E’ compatibile l’affissione del crocifisso con la libertà di coscienza religiosa?

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 24414, pubblicata in data 9 settembre 2021, si è occupata della questione.
Un dirigente scolastico di un istituto professionale aveva impartito l’ordine di esposizione del crocifisso su una delibera assunta a maggioranza dall’assemblea di classe degli studenti.
Un docente aveva opposto il suo dissenso invocando la propria libertà di coscienza in materia religiosa in quanto desiderava fare le sue lezioni senza il simbolo religioso appeso alla parete.

La norma che disciplina l’affissione del crocifisso.

L’articolo 118 del regio decreto 965 del 1924 disciplina la materia e dispone che:
Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re
Tale articolo era stato abrogato dall’art.24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112. Successivamente l’efficacia del presente provvedimento è stata ripristinata a norma dell’ articolo 3, comma 1-bis, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

La soluzione delle Sezioni Unite

La questione era stata tramessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite dalla Cassazione civile sez. lav., 18/09/2020, n.19618.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la disposizione sopra richiamata che disciplina ancora la materia è suscettibile di essere interpretata in senso conforme alla Costituzione.
Il crocifisso può essere affisso, anche eventualmente insieme ai simboli di altre confessioni presenti nella classe quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo e in ogni caso contemperando le eventuali posizioni difformi.
Il docente che non fosse d’accordo, come nel caso esaminato, non ha un potere di veto o di interdizione assoluta rispetto all’affissione del crocifisso.
E’ la scuola, afferma la Cassazione, che dovrebbe trovare una soluzione che tenga conto del suo punto di vista e che rispetti la sua libertà negativa di religione.

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Il caso concreto

Nel caso concreto le Sezioni Unite hanno rilevato che la circolare del dirigente scolastico, consistente nel puro e semplice ordine di affissione del simbolo religioso, non è conforme al modello e al metodo di una comunità scolastica dialogante che ricerca una soluzione condivisa nel rispetto delle diverse sensibilità.
Per questo motivo hanno ritenuto da caducare la sanzione disciplinare inflitta al professore.
L’affissione del crocifisso, rappresentativa della tradizione culturale italiana non costituisce un atto di discriminazione del docente dissenziente per causa di religione. La Cassazione non ha quindi accolto la richiesta di risarcimento danni formulata dal docente, in quanto non si è ritenuto che sia stata condizionata o compressa la sua libertà di espressione e di insegnamento.

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In passato : il Consiglio di Stato e la Cassazione

Il Consiglio di Stato, con parere n. 63 del 27 aprile 1988, nel precisare:

  • che “la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta un simbolo dello civiltà e della cultura cristiana, della sua radice storica come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa
  • e che è opportuno tenere distinta la normativa riguardante l’affissione dell’immagine del Crocifisso da quella relativa all’insegnamento dello religione cattolica,

ha confermato che dette norme sono ancora vigenti e non possono essere considerate abrogate dall’accordo intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984 (legge di ratifica 25 marzo 1985, n . 121) con il quale sono state apportate modificazioni al Concordalo lateranense, dell’11 febbraio 1929, né dalla stessa Costituzione italiana entrata in vigore nel 1948.
Sullo specifico tema si era espressa anche la Corte di Cassazione con sentenza 1 marzo 2000, n. 439, con riferimento a situazione non concernente la materia scolastica, ma relativo al rifiuto di assunzione dell’ufficio di scrutatore in presenza del Crocifisso in un’aula scolastica adibita a seggio elettorale.
Per analogo caso, la stessa Corte di Cassazione, Sezione III, in data 13 ottobre 1998 aveva affermato che la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche non contrasta con la libertà religiosa sancita dalla Costituzione.