Adescamento dei minori : la giurisprudenza riconduce le condotte consistenti nel mettersi in contatto con un minore infra sedicenne attraverso falsi profili sui social per commettere reati sessuali nell’ambito dell’adescamento dei minori di cui all’art. 609-undecies c.p..
Adescamento dei minori : cosa si intende
L’art. 609-undecies c.p. fornisce la definizione di adescamento laddove prevede che “per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.
Il legislatore ha introdotto il reato di adescamento dei minori (c.d. child grooming), che può avvenire anche on line, dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote, con la finalità di rafforzare la tutela dei minori anticipando la soglia di punibilità ad un momento in cui il minore non ha ancora subito un effettivo pregiudizio, ma corre il rischio di diventare vittima di un reato sessuale.
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La Cassazione penale con la sentenza n. 9080/2021 ha affrontato il caso dell’adescamento dei minori
Si configura l’adescamento, afferma la Cassazione, quando l’agente, senza manifestare le proprie intenzioni, tantomeno quelle di ottenere uno scambio tra prestazione sessuale e denaro o altra utilità, cerchi di precostituirsi le condizioni per trovarsi solo con il minore – pur allettandolo con la promessa di compensi o regali – onde poter tentare un approccio di natura sessuale (magari neppure fondato sul consenso prezzolato, come nel caso affrontato avvenuto in occasione del primo incontro, in cui si consumò una violenza sessuale).
La finalità latu sensu predatoria sul piano sessuale, afferma la Cassazione, non si accompagna ad una condotta oggettivamente idonea ad integrare l’ipotizzato reato di mercificazione del corpo del minore.
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Il reato di adescamento di minore, mira ad anticipare, anche rispetto al tentativo punibile, la tutela del bene protetto dai reati di aggressione sessuale
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, in tema di reati sessuali, in forza della clausola di riserva prevista dall’art. 609-undecies c.p., il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata (così Sez. 3, n. 8691 del 29/09/2016) e consiste in una condotta a forma libera (“qualsiasi atto“) oggettivamente volta “a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce” con il dolo specifico della commissione di uno dei reati sessuali previsti dalla disposizione.