La giurisprudenza offre un orientamento rimasto cardinale in materia di acquisto di titoli di viaggio on line. Ad oggi ancora attuale: vediamo allora viaggi e leggi
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’ordinanza n. 17080/2013 ha chiarito la natura del titolo di viaggio, precisando che: “il biglietto aereo acquistato on line … convalida la natura “di massa” del contratto di trasporto dedotto in giudizio, siccome afferente a servizio su larga scala, da regolamentare, in modo uniforme: colui che stipula on line non ha, in genere, alcuna possibilità di instaurare una trattativa specifica, finalizzata alla modifica di una o più delle condizioni generali di contratto, potendo, al contrario, soltanto scegliere di accettarle o rifiutarle”
I fatti
L’antefatto giudiziale riguardava il Tribunale di Roma, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un passeggero avverso sentenza emessa dal Giudice di pace di Roma n. 6063 del 2007, rigettando la domanda proposta contro Wind Jet s.p.a. per il risarcimento dei danni per i disagi subiti a seguito di un viaggio aereo.
Il passeggero fondava le proprie doglianze su due motivazioni:
- la decisione del Tribunale per non aver qualificato il contratto concluso online nella fattispecie dell’ 1342 c.c.
- per aver pronunciato l’inammissibilità dell’appello della decisione, perché pronunciata secondo equità.
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La decisione della Suprema Corte
Dalla corte viene messa in rilievo l’incongruenza del Giudice di pace, che prima ha dichiarato che avrebbe deciso secondo equità, e poi ha deciso secondo diritto. Inoltre secondo i giudici di Piazza Cavour, anche se pronunciata secondo equità, sarebbe stata comunque impugnabile, avendo il ricorrente agito per “violazione delle norme comunitarie e dei principi regolatori della materia”, ex art. 339, comma terzo c.p.c., motivo perfettamente valido se si considera anche che la data di emissione del provvedimento (28.11.2006/19.02.2007) è susseguente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006.
Per la Suprema Corte, la questione si decide sulle censure che appaiono fondate, sulla base di quanto già antecedentemente statuito dalla Cass. 11 maggio 2010, n. 11361: “l’acquisto di un biglietto aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell’art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto”.
Quindi il Giudice di pace non ha il potere, secondo quanto disposto dall’art. 113, secondo comma c.p.c., di decidere secondo equità, rientrando tale contratto nella fattispecie dell’art. 1342 c.c., come confermato dagli Ermellini: “Colui che stipula online non ha, in genere, alcuna possibilità di instaurare una trattativa specifica, finalizzata alla modifica di una o più delle condizioni generali di contratto, potendo, al contrario, soltanto scegliere di accettarle o rifiutarle”. Il ricorso è stato accolto, e la sentenza cassata e rinviata al Tribunale di Roma.