In materia di responsabilità dell’appaltatore per vizi e difformità delle opere oggetto del contratto di appalto, la Giurisprudenza ha enucleato una serie di principi sulla scorta dei riferimenti codicistici di cui agli artt. 1662, 1667, 1668 e 1669 c.c., oltre a quelli di cui all’art. 2043 c.c.

Detti principi, applicabili sia agli appalti pubblici che a quelli privati, assumono particolare rilievo laddove si verte in ipotesi di contratto di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Quali sono?
Giova, quindi, evidenziare fra i tanti, i seguenti postulati giurisprudenziali in tema di responsabilità dell’appaltatore per vizi e difformità delle opere appaltate:
- L’ appaltatore ha il preciso obbligo, normativamente sanzionato, di eseguire le opere a regola d’arte (Cass. 8075/1999 – 8813/2003 – 8854/2004). Egli deve assicurare al committente un’opera esente da vizi garantendogli un risultato tecnico conforme alle sue esigenze ( 593/1989-4518/1987-3092/1987-1114/1986-5318/19851771/1965 ) ed è tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni od i vizi dell’ opera (Cass. 821/1983 ).
- L’appaltatore stante l’obbligo di eseguire a regola d’arte l’opera commessagli, deve osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli ( 2713/1982 – 5694/1979 -1588/1979 – 1606/1976 – 308/1976).
- L’appaltatore, poiché la sua responsabilità per difetti dell’opera, è strettamente connessa alla sua autonomia tecnica, risponde dei difetti delle opere indipendentemente dall’ eventuale acquiescenza prestata dal Direttore dei Lavori ( 664/1982 – 2070/1978 – 1606/1976 – 308/1976 -2214/1975).
Ce ne sono altri?
- Eventuali errori nelle istruzioni del Direttore dei Lavori non esimono l’appaltatore da responsabilità, essendo tenuto a controllarli e correggerli, secondo diligenza e perizia e dovendo uniformarsi sempre alle regole tecniche ( 2214/1975-820/1965).
- La garanzia dell’appaltatore per le difformità ed i vizi dell’opera è esplicazione particolare della responsabilità per inadempimento, attuabile con la riduzione proporzionale del prezzo ovvero con l’eliminazione delle anomalie delle opere a sue spese, la quale comporta l’obbligo per l’appaltatore di procedere direttamente ai lavori di correzione e di riparazione senza ulteriore compenso ( 5250/2004 – 10571/2001 – 7872/1990 – 2974/1989 – 4839/1988 – 5624/1984).
- Il committente, rilevata l’esistenza dei vizi dell’opera, deve pretendere la diretta eliminazione ad opera dell’appaltatore fatto salvo il risarcimento del danno ( 4921/1993 – 715/1989 -5667/1988 – 4606/1981 – 6291/1980– 1386/1979 – 1491/1975 – 1279/1974 – 2296/1971 – 1825/1968 – 2360/1966).
Oltre che per quanto sopra, in ogni caso, l’appaltatore è responsabile anche ex art. 2043 c.c..
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Che tipo di responsabilità ha?
La responsabilità dell’appaltatore per difetti dell’opera non ammette né esclusioni, né limitazioni, fatte salve le eccezioni di legge, dato che la vigente normativa pone a carico dell’appaltatore tutte le conseguenze dell’inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l’onere della integrale eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza ed al costo dei lavori di riparazione (Cass. 9064/1993 );
Il committente che abbia chiesto l’eliminazione delle difformità e dei vizi dell’opera può ben avvalersi dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e, quindi, rifiutarsi di corrispondere all’appaltatore il corrispettivo a lui spettante, finché le difformità ed i vizi non siano stati eliminati (Cass. 9333/2004 – 8567/1996 – 7364/1996 – 2036/1981 – 3542/1980 – 3005/1973 – 3158/1972 – 955/1969 – 1434/1967).