Se l’imputato non può sostenere le spese per avere copia degli atti processuali, non è comunque violato il suo diritto di difesa
Le trascrizioni e gli atti processuali
La Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in ordine alle spese per copie di atti processuali ed alla contestata ipotesi di violazione del diritto di difesa.
In particolare, con la sentenza n.16677/21 (dep. 03.05.21) la Terza sezione penale, in tema di intercettazioni, ha affermato che: “non viola il diritto di difesa, né integra alcuna sanzione processuale il solo fatto che l’imputato non possa sostenere le spese per ottenere la copia dei supporti magnetici delle registrazioni effettuate, ritualmente messi a disposizione dal pubblico ministero, rimanendo a carico della difesa, cui è pienamente garantito il diritto all’ascolto, ai sensi dell’art. 268, comma 6, cod. proc. pen., l’onere di munirsi del necessario materiale tecnico su cui trasfondere il contenuto dei file, secondo la regola generale, di cui all’art. 116, comma 1, cod. proc. pen., in materia di copie di atti processuali.”
Così argomenta la Corte: “è infondata l’eccepita violazione del diritto di difesa dell’indagato derivante dal costo esorbitante richiesto dalla cancelleria del Tribunale per il rilascio di copie delle intercettazioni ambientali e telefoniche […] è apparsa del tutto infondata la pretesa della difesa dell’imputato […] di acquisire in copia i supporti informatici, contenenti la totalità delle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini, così come la doglianza relativa all’eccessivo costo di tale operazione, essendo tale materiale visionabile ed ascoltabile presso gli uffici della procura, ove lo stesso deve essere depositato al termine delle operazioni di captazione.
A tale proposito giova ribadire che, ai sensi dell’art. 268 comma 6 c.p.p. il diritto di ascoltare le registrazioni compete al difensore e non direttamente all’indagato, il cui diritto di difesa, non può quindi dirsi leso nell’ipotesi in cui, essendo detenuto, non abbia potuto accedere a tale materiale.
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[…] pur essendo incontestabile il diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal p.m. copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di videoriprese utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, poiché la prova dei fatti dalle stesse rappresentati no deriva dal riassunto effettuato negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti […] deve ritenersi che nel momento in cui il Pubblico Ministero ha messo a disposizione della difesa i suddetti supporti magnetici o informatici, ha adempiuto al proprio obbligo, rimanendo a carico del difensore l’onere di munirsi del necessario materiale tecnico su cui trasfondere il contenuto degli stessi”.