La Corte Europea per i diritti dell’uomo è stata chiamata ad occuparsi della legittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di mancata vaccinazione
La CEDU è stata chiamata a discutere in ordine alla predisposizione di misure urgenti per denunciate lesioni dei diritti fondamentali in relazione alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da parte di alcuni vigili del fuoco francesi, i quali si sono rifiutati di sottoporsi al trattamento vaccinale.
Come enunciato dalla Corte, esclusivamente in sede cautelare, non sussistono ad oggi le ragioni di urgenza tali da giustificare un intervento e dunque non ha assunto ancora provvedimenti sanzionatori nei confronti dello Stato membro per asserite lesioni alla vita od alla integrità psicofisica delle persone.
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Ciò non si significa che la CEDU (Corte europea diritti dell’uomo su ricorso n. 41950/2021) non ritenga illegittimo l’obbligo di sopporsi a trattamento vaccinale e che dunque il ricorso venga rigettato nel merito, ma significa solamente che, ad avviso della stessa, la situazione così delineata dai ricorrenti non rientra nei casi in cui è prevista un’azione immediata. Ad oggi, dunque, permane la legittimità di un provvedimento sanzionatorio da parte del datore di lavoro, per particolari categorie come difesa e scuola, concernete la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Roma, Sezione feriale Lavoro, ordinanza n. 79833-34-35/2021 nel settore della sanità pubblica. Si dovrà attendere, anche in questo caso, la decisione di merito sulle questioni che attengono alla legittimità dell’obbligo vaccinale.