La donazione di modico valore non necessita di atto pubblico e non incide sul patrimonio del donante
L’art. 783 cod. civ. statuisce che “la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”.
La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha elaborato dei parametri al fine di verificare se una donazione possa essere intesa di modico valore oppure no. In caso affermativo, la donazione sarebbe nulla in quanto il contratto di donazione si perfeziona solamente se redatto per atto pubblico alla presenza di due testimoni.
Il bene mobile deve dunque essere di modico valore e deve essere effettivamente consegnato a colui che ne beneficia, in quanto, senza la materiale consegna, il contratto non può dirsi concluso. Il modico valore, invece, deve essere stabilito avuto riguardo alle condizioni economiche del donante all’atto della donazione ed al valore intrinseco del bene mobile.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3858/2020 del 17.02.2020 ha stabilito che 2ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l’art. 783 cod. civ. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all’apprezzamento del giudice: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante”.
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L’art. 783 cod. civ. non detta quindi un criterio rigido per stabilire la modalità di valutazione del valore della donazione, ma lascia ai giudici del merito un margine discrezionale in relazione alle circostanze particolari; ne consegue che l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.