Cani e lesioni: Non rileva di chi sia la proprietà di un animale del quale si detiene la custodia se questo provoca un incidente
In tema di cani e lesioni, si segnala l’mportante decisione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14189/2021, nella quale la stessa statuisce che non occorre che sia istaurato un rapporto di appartenenza come normato dal codice civile per imputare ad un custode la responsabilità delle lesioni cagionate dal cane che gli era stato affidato.
In base al disposto all’art 672 c.p. infatti, l’omessa custodia degli animali non richiede di essere anche proprietario dell’animale, ma per essere imputata tale responsabilità è sufficiente che si detenga la custodia di fatto dell’animale che ha compiuto atti lesivi in assenza sfuggito dal controllo.
Antefatto giuridico
Un uomo viene condannato in entrambi i gradi di giudizio per lesioni, per omessa custodia di un cane meticcio di grossa taglia che, sfuggito dal controllo e varcato il cancello della sua abitazione, invadeva la sede stradale, costituendo un ostacolo imprevedibile e provocando un incidente per il conducente di un ciclomotore che a seguito riportava ferite varie e la rottura della milza.
Le dichiarazioni testimoniali della persona offesa e verbale della polizia giudiziaria intervenuta sul posto, oltre che l’esame del corpo del un cane di grossa taglia inducevano il giudice in sede di impugnazione a ricondurre la responsabilità al custode dell’animale. La decisione veniva perciò impugnata in Cassazione.
Il ricorso in Cassazione
Il ricorrente lamenta in particolare la mancata indicazione dei motivi che hanno condotto a ritenere che vi sia stato un urto tra il cane e il ciclomotore e non viene motivata la deduzione secondo la quale la carcassa rinvenuta sarebbe proprio il corpo del cane sfuggito dalla custodia dell’uomo.
Si contestano inoltre le circostanze addotte poiché si rileverebbe una mancata evidenza dei criteri acquisiti dal giudice in sede di acquisizione e valutazione delle prove in violazione all’art. 192 c.p.c..
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, contestando le doglianze sollevate dal ricorrente, chiarendo nella motivazione quanto segue.
Per quanto riguarda le lesioni colpose la Cassazione ribadisce che: “la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione”.
Non si evince dalla motivazione alcuna carenza o contraddittorietà che faccia pensare che l’imputato non avesse in quel momento la custodia dell’animale.
Viene inoltre ritenuta infondata la doglianza sulle argomentazioni logiche del giudice in base alle quali è giunto al suo giudizio di responsabilità.
Il giudice ha inoltre descritto correttamente i fatti sulla base della ricostruzione resa dalla persona offesa che ha dichiarato di essere stato travolto da un cane di grossa taglia, uscito da un’abitazione situata lungo la strada ove avveniva il sinistro.
L’incaricato delle Forze dell’Ordine che, sopraggiunto sul posto, ha constatato che l’imputato, si è preoccupato di provvedere allo smaltimento della carcassa dal luogo dell’incidente, ha reso tale versione testimoniale.
Avvalora la tesi anche la testimonianza della moglie dell’imputato, a cui è stata mostrata la foto dell’animale in sede di esame testimoniale ha dichiarato che si trattava di animale curato e custodito dalla famiglia.
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Infine ritenuta corretta l’interpretazione dei giudici di primo e secondo grado, che giudicano la posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale avulsa da una mera nozione di appartenenza.
In alcun modo poi può rilevare la mancata registrazione del cane all’anagrafe canina o la mancata apposizione di un microchip.
Quanto disposto all’art 672 c.p infatti “collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico.”