Il Giudice competente a conoscere l’azione per il risarcimento del danno da illeciti anticoncorrenziali è quello nel cui ambito si è concretizzato il danno.
Cosa prevede l’art. 7 del Regolamento del 12/12/2012 n. 1215 in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
L’art. 7 al punto 2 prevede che “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:…….2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”
Il predetto articolo deve essere interpretato nel senso che, all’interno del mercato interessato da accordi collusivi sulla fissazione e sull’aumento dei prezzi di beni, è internazionalmente e territorialmente competente a conoscere, in base al luogo in cui si è concretizzato il danno, di un’azione per il risarcimento del danno causato da tali accordi contrari all’articolo 101 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE):
il giudice nel cui ambito di competenza territoriale l’impresa che si ritiene lesa ha acquistato i beni interessati da detti accordi,
– oppure, nel caso di acquisti effettuati da tale impresa in più luoghi, il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si trova la sede sociale di quest’ultima.
La sentenza della Corte giustizia UE sez. I, 15/07/2021, n.30 sul giudice competente a conoscere l’azione per il risarcimento del danno da illeciti anticoncorrenziali
La Corte di Giustizia ha stabilito che “nel caso di acquisto di un bene che, a seguito di una manipolazione effettuata dal suo produttore, ha un valore inferiore a quello del prezzo di vendita, il giudice competente a conoscere di un’azione per il risarcimento del danno corrispondente ai costi aggiuntivi pagati dall’acquirente è quello del luogo di acquisto del bene, luogo in cui si è concretizzato il danno (nel caso di specie il luogo ove sono stati acquistati gli autocarri oggetto di un accordo collusivo sui prezzi già sanzionato dalla Commissione UE).”
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In conclusione
Nel caso di violazione delle regole Ue in materia di libera concorrenza, in base all’articolo 7, punto 2 del Regolamento n. 1215/2012 è competente il giudice del luogo in cui si è concretizzato il danno a seguito della violazione delle regole antitrust che può essere il giudice nel cui ambito territoriale sono stati acquistati i beni o, se si tratta di acquisti in più luoghi, il giudice nel cui ambito territoriale si trova la sede sociale dell’impresa acquirente.