Minaccia: la stampella per la deambulazione è strumento atto ad offendere

La minaccia è più grave se si utilizza la stampella per la deambulazione e non ritenuta più lieve a causa delle dedotte condizioni di salute

La minaccia rivolta agitando la stampella per la deambulazione è più grave: così la Cassazione penale con la sentenza depositata il 2 settembre 2021.

La Cassazione con la sentenza n. 32714 del 2021 affronta il caso di un uomo che ha minacciato l’agente che lo aveva in custodia agitando la stampella che usava per la deambulazione.
Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione “per integrare il reato di minaccia non è necessario, che la prospettazione intimidisca, effettivamente, il soggetto passivo essendo, invece, sufficiente che la condotta posta in essere dell’agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (cfr.tra le altre, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019

La stampella come strumento atto ad offendere

La giurisprudenza costante anche della Suprema Corte ha stabilito che per armi vanno intese non solo quelle proprie, ma anche quelle improprie, ovvero gli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato l’uso in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, come precisa l’ art. 585 c.p., comma 2.
La L. n. 110 del 1975 ha esteso, invero, il novero di entrambe le categorie di armi e ha compreso nelle armi improprie di cui all’art. 4 , comma 2 qualsiasi altro strumento, non considerato espressamente come arma da punta o da taglio “chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”, dunque solo occasionalmente lesivi per la persona (Cassazione penale Sez. 1, n. 40207 del 08/06/2016,).

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La circostanza aggravante dell’uso della stampella quale strumento atto ad offendere

Ai sensi dell’art. 339 c.p. , comma 1 anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona e, come tali, siano stati impiegati, anche se solo per .
La Cassazione ha più volte affermato infatti che, in relazione all’interpretazione dell’art. 585 c.p., comma 2, ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto ad offendere di cui all’ art. 585 c.p., comma 2, n. 2, laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune, privo di apparente idoneità all’offesa.
Nella casistica affrontata sono state ritenute armi improprie ai fini dell’applicazione dell’aggravante in esame, da ciò derivando la procedibilità d’ufficio del reato:

  • un pezzo di legno, usato in un contesto aggressivo, nella specie, scagliato contro la persona offesa: Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016;
  • stampella da deambulazione , così anche Sez. 5, n. 41284 del 24/04/2015,

Per la Cassazione devono ritenersi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo, possono essere utilizzati per l’offesa alla persona.