Cosa aspettarsi all’udienza Presidenziale per la separazione

Quando si va “in giudiziale” per una separazione tra coniugi si deve affrontare una prima udienza Presidenziale. Ecco come

L’amore finisce e i legami si esauriscono: è il momento di sciogliere la comunione tra i coniugi che intendono formalizzare l’intento di separarsi. Le strade per comparire davanti al giudice per tale motivo, sono di due tipi: consensuale e giudiziale. La prima prevede che il ricorso per giungere alla separazione sia proposto da entrambi congiuntamente e di comune accordo sugli aspetti patrimoniali e personali, che regoleranno i rapporti tra i coniugi e l’affidamento di eventuali figli minorenni. In tale caso dunque, sarà persino possibile che i due ex possano scegliere entrambi lo stesso avvocato per assisterli davanti al giudice per ottenere l’omologa. Nel secondo caso, si tratta invece di una vera e propria controversia giudiziale, ove, i due che non sono giunti ad un accordo chiedono al giudice di statuire circa la tutela degli interessi presentati, una volta pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti e autorizzando i coniugi a vivere separatamente.

Primo step: il deposito del ricorso

Secondo la procedura civile la causa inizia con il deposito di un ricorso di separazione da parte di uno dei due avvocati, che serve ad esporre fattispecie, fatti, ragioni di diritto e domande al Collegio adito. Nei 5 giorni successivi al deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale adito secondo le regole della competenza fissa, con decreto, l’udienza di comparizione delle parti entro 90 giorni dal deposito stesso.

Secondo step: il decreto di fissazione d’udienza

La prima udienza si tiene davanti al Presidente oppure dinanzi ad un altro Presidente o davanti a un giudice delegato espressamente.

Nel decreto presidenziale di fissazione dovranno essere specificati i termini:

  • entro i quali effettuare all’altro coniuge la notifica di copia autenticata del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione;
  • Entro i quali il coniuge convenuto può depositare una memoria difensiva e i documenti che ritiene utili.

UDIENZA PRESIDENZIALE

Terzo step: la memoria difensiva della controparte

La memoria difensiva riporterà:

  • ragioni di controparte sostenute da relative prove;
  • documenti necessari;
  • dichiarazioni dei redditi (almeno degli ultimi tre anni)

L’udienza Presidenziale

Si richiede ai coniugi di comparire personalmente assistiti necessariamente dai propri difensori. Se il ricorrente non compare (salvo se giustificato da legittimo impedimento per i quale sarà disposto un rinvio) o compare dichiarando di rinunciare alla separazione, la domanda di separazione non ha effetto.

Se non compare il resistente si dovrà accertare e constatare la contumacia.

Una volta constatata la presenza di entrambi i coniugi invece, il Presidente li sente personalmente e separatamente, cercando di esperire tra di loro una conciliazione. Occorre sottolineare che tale tentativo è a tal punto più formale che sostanziale, limitandosi a ricevere una mera dichiarazione di non voler trovare un accordo e far emergere la sopraggiunta intollerabilità della convivenza.

A questo punto, il Presidente emette un’ordinanza in cui autorizza i coniugi a vivere separatamente e assume i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del coniuge e dei figli che potranno essere confermati o modificati dal giudice istruttore in sede di decisione finale. Questi hanno ad oggetto:

  • l’affidamento dei figli;
  • la collocazione dei figli;
  • l’assegnazione della casa coniugale disposta in favore del coniuge presso cui i figli vanno a vivere;
  • la misura dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e dell’ex coniuge.

Lo stesso procede alla nomina un giudice istruttore che si occuperà della prosecuzione del giudizio, della raccolta delle prove, l’audizione dei testimoni e la decisione finale. Prima dei provvedimenti provvisori, il Presidente assume le dichiarazioni reddituali e le informazioni considerate rilevanti in caso di futura decisione su figli minori.

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Possibilità di reclamo

Ambedue i coniugi possono proporre reclamo contro i provvedimenti presidenziali con ricorso dinanzi alla Corte d’Appello entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.