La diffusione di strumenti di pagamento elettronici ha una maggiore tutela: attento all’uso di carte altrui anche con il consenso del titolare
Cassazione n. 18609/21
Con la sentenza n. 18609 del 2021 la Suprema Corte di Cassazione, sez. II penale, ha stabilito che, in tema di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento: “anche qualora l’uso dello strumento di pagamento da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera l’esimente del consenso dell’avente diritto, poiché la disposizione di cui all’art. 493-ter cod. pen. tutela non solo il patrimonio personale di quest’ultimo, ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati.”
Nel caso di specie, due soggetti avevano utilizzato uno strumento di pagamento intestato ad altro soggetto per effettuare diversi prelievi di carburante ed era emersa l’esistenza di ragioni di debito del titolare della carta di credito nei confronti del coimputato, al quale la carta era stata consegnata affinché eseguisse il prelievo della somma oggetto dell’obbligazione.
Sebbene la dichiarazione di consenso all’utilizzo fosse derivata proprio dalla persona offesa, secondo la Corte comunque smentita dalle risultanze delle indagini di P.G., ciò che rileva non è l’effettiva sussistenza o meno di tale consenso, bensì la tutela degli interessi collettivi.
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Precisa infatti la Corte: “la corretta lettura della norma incriminatrice prevista dall’art. 55 co.9 D.lgs 231/2007, oggi trasfusa nell’articolo 493 ter c.p. porta ad escludere l’operatività dell’istituto del consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p. , rispetto all’uso da parte di terzi dello strumento di pagamento o prelievo, quand’anche in qualche misura delegati dal titolare della carta di credito. La causa di giustificazione disciplinata dall’art. 50 c.p. , infatti, richiede che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, rientri nella categoria dei diritti disponibili, rispetto ai quali il titolare del diritto sia in grado di rinunziarvi; diversamente, se si verte in ipotesi di diritti che proteggono beni di interesse collettivo, la causa di giustificazione non potrà operare.”