La Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, n. 4864 affronta il tema del riparto dell’onere della prova tra paziente e struttura sanitaria in materia di infezioni ospedaliere
Il principio di ripartizione degli oneri probatori in materia di responsabilità sanitaria in caso di infezioni “nosocomiali”.
La giurisprudenza della Cassazione ormai consolidata ha stabilito che “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno-evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle “leges artis” nella cura dell’interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”.
Onere della prova
Pertanto ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere :
- del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova patologia e la condotta del sanitario,
- della parte danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l’esatta esecuzione della prestazione o la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione (vedi anche Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 28991 dell’11/11/2019; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 15993 del 21/7/2011; Sezioni Unite, Sentenza n. 577 dell’11/1/2008).
Il danneggiato deve dunque provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario e il debitore deve provare l’esatta esecuzione della prestazione o l’impossibilità dell’esatta esecuzione dovuta ad una causa imprevedibile ed inevitabile.
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La conclusione della Cassazione sull’onere probatorio in caso di infezioni nosocomiali.
In applicazione dei principi sul riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria come espressi dalla Corte di Cassazione in base ai quali incombe sul paziente provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura sanitaria un duplice onere probatorio:
- di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive;
- dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.
La responsabilità della struttura sanitaria non è oggettiva , pertanto quest’ultima deve essere posta nella condizione di provare di aver adottato tutte le misure atte a scongiurare le infezioni , che in molti casi nonostante le misure adottate non sono evitabili.