Forze dell’ordine e militari: è reato detenere più munizioni del consentito

È reato ex art. 697 c.p. la detenzione di un numero di munizioni superiore a quello consentito, anche per le forze dell’ordine

La Sentenza n. 21019/21

Con la Sentenza n. 21019 (deposito del 27/05/2021) la Sesta sezione penale è intervenuta in materia di armi e munizioni affermando che: “integra il reato di cui all’art. 697 c.p. la detenzione da parte di un militare dell’Arma dei Carabinieri di un numero di munizioni 9 X 19 parabellum superiore a quello di quindici unità di cui è permessa la detenzione unitamente al caricatore della pistola di ordinanza in quanto l’esonero dall’obbligo di denuncia all’ufficio di pubblica sicurezza, previsto dall’art. 38, comma 2, T.U.L.P.S., non è riferibile al singolo, ma all’istituzione già autorizzata a siffatta detenzione.”

La Motivazione

Cosi argomenta la Corte: […] se si considera come integri gli estremi del delitto di cui all’art. 2 Legge 2 ottobre 1967 n. 895, la detenzione non dichiarata di un numero di armi comuni da sparo in numero superiore da quello consentito, non vi è ragione per escludere la configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’art. 697 c.p. nel caso di detenzione non dichiarata di un numero di munizioni superiore a quello permesso in relazione ad un’arma legittimamente detenuta.

In tal senso si è espressa anche questa Corte di Cassazione che, con un orientamento esegetico ormai nettamente prevalente, ha affermato che integra il reato previsto dall’art. 697 c.p. l’omissione della denuncia delle cartucce detenute in numero eccedente il normale munizionamento di un’arma già regolarmente denunciata, ossia oltre il limite della capienza del relativo caricatore. […]

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Non pertinente, dunque, è il riferimento all’art.38, secondo comma, t.u.l.p.s., che, nell’escludere che siano tenuti all’obbligo di denuncia all’ufficio di pubblica sicurezza “i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo” fa implicitamente riferimento alle armi, alle parti di esse o alle munizioni detenute non da singoli soggetti, ma dalla istituzione (il corpo) ovvero dalla organizzazione collettiva già preventivamente autorizzata a detenere quegli oggetti senza previa denuncia.