Nel nostro sistema giuridico uno stesso fatto può produrre un danno patrimoniale e un danno non patrimoniale. Come vengono definiti?

Qual è il danno patrimoniale?
Nell’attuale sistema bipolare si distingue tra danno patrimoniale e non patrimoniale. Il primo, tipico danno conseguenza, di semplice accertamento, è la lesione al patrimonio valutabile in termini monetari. E’ definito quindi come il pregiudizio, di natura economica, rilevabile mediante una comparazione del patrimonio medesimo anteriormente e successivamente al verificarsi del fatto dannoso.
Questo si scompone nelle sottocategorie del “danno emergente” (corrispondente alla somma di denaro necessaria per ripristinare lo status quo ante l’evento che ha comportato il danno) e del “lucro cessante” (consistente nel mancato guadagno di una somma di denaro che l’evento dannoso impedisce di realizzare).
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Qual è il danno non patrimoniale?
E’ quello afferente a beni immateriali (quali la vita affettiva, la salute, l’onore, il prestigio, il nome, ecc.), ossia a beni della vita che non possono essere oggetto di quantificazione economica, è definito come il danno conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Vi è oramai il riconoscimento dell’estensione di tale nozione, quale danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più come danno morale soggettivo. Quest’ultimo deve intendersi come categoria omnicomprensiva che racchiude ogni tipo di pregiudizio all’integrità dell’individuo in tutti i suoi aspetti dinamico-relazionali, sia che venga allegato come danno fisico alla salute (art. 32 Cost.), che come danno da peggioramento della qualità della vita. Viene ricompresa anche la lesione del diritto alla serenità e tranquillità familiare (art. 2, 29 e 30 Cost.), alla reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza e in generale lesione dei diritti inviolabili della persona, incisa nella sua dignità, così come garantiti dagli artt. 2 e 3 Cost.