Animali: Con sentenza n. 6609/2020 la Corte di Cassazione conferma la condanna per abbandono di animali nei confronti di due ex coniugi
Antefatto giuridico
Un uomo ha lasciato il proprio bulldog legato a un palo, all’interno di una struttura sanitaria privata, perfettamente cosciente che la ex coniuge non avrebbe provveduto ad andare a recuperare l’animale.
La donna infatti, che sarebbe stata in disaccordo con l’ex marito nella decisione di prendere un cane, dichiarava di non aver istaurato una relazione affettiva con l’animale, anzi avrebbe con lui avuto sempre un rapporto ostile a causa dei danni prodotti all’arredo della casa coniugale e al fatto che il cane emanasse odori e bava.
Il marito in sede di separazione, non avendo stabilito nulla circa l’affidamento del cane, lo ha moralmente, anche se tecnicamente non materialmente, abbandonato lo stesso in una struttura ove sapeva benissimo che la donna non lo avrebbe mai recuperato.
Il Tribunale di Napoli, li ha pertanto condannati entrambi alla pena di 800 euro di ammenda ciascuno, con i doppi benefici di legge per entrambi, per il reato previsto dall’art. 727 cod. pen., per aver abbandonato un animale microchippato, legandolo a un palo all’intero di un presidio.
Il ricorso in Cassazione
Il marito pertanto ricorre in Cassazione proponendo quattro motivazioni per lo stesso ricorso:
- Nel primo motivo l’uomo lamenta che la motivazione che viene addotta per condannare all’ammenda per abbandono di animale, possa essere applicata solo ove egli fosse stato consapevole dell’avversione della ex moglie per il cane, mentre risulta in tale situazione illogica. Tale decisione contestata si basa sull’ammissione di due testimonianze ritenute attendibili e rilevanti che l’uomo contesta nel valore e contenuto.
- La seconda doglianza riguarda l’applicazione della pena in base ad un principio che, secondo il ricorrente sarebbe stato mal applicato: ossia l’uomo lamenta che per far si che si possa considerare abbandono occorre che affidare l’animale ad un terzo, con il quale ritenga l’abbandono come circostanza prevedibile. Nel caso in esame infatti, il ricorrente fa presente che, non solo si trattasse di un terzo che il cane frequentasse abitualmente, ma inoltre non rileva a tal proposito mancanza di argomentazione.
- Nel terzo motivo l’imputato contesta l’assenza degli elementi costitutivi del reato, ovvero che l’animale non fosse in una condizione degradante, di maltrattamento o di pericolo.
- Nel quarto infine eccepisce la prescrizione del reato.

La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e infondato per le ragioni che si vanno ad illustrare. Per la Cassazione quindi il cane è stato abbandonato perché lasciato solo per un lasso di tempo non circoscritto, legato a un palo, senza essere affidato alle cure o alla custodia di un soggetto, pertanto procurando lui sofferenza.
Infatti lo stesso è stato ritrovato da un dipendente del presidio sanitario senza preavviso o richiesta di aiuto dai proprietari, da solo e legato ad un palo, affidato all’ex moglie che non si è presentata e intestato all’uomo che era irreperibile per lavoro. Pertanto era stato condotto al canile.
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Il Tribunale inoltre, in merito agli altri due motivi, ha accertato la totale assenza di accordi tra i due ex coniugi in sede di separazione, in merito alla custodia del cane.
Per quanto poi riguarda l’elemento soggettivo del reato il Tribunale ha rilevato la responsabilità della donna per il materiale abbandono dell’animale, mentre all’uomo viene contestato un dolo eventuale, ovvero che avesse accettato la concreta eventualità che la donna lo avesse abbandonato. Infondato infine il motivo sulla ritenuta prescrizione del reato, in quanto non risulta esatto il computo.