Animali e dipartita: Sono parte delle nostre famiglie e per la legge sono esseri senzienti. Quando ci lasciano dove possiamo seppellirli?
E’ possibile seppellire il proprio cane nel giardino di casa?
Se non si rischia di violare norme a tutela della salute e dell’incolumità pubblica, con una particolare attenzione a normative e regolamenti regionale, la sepoltura del proprio animale d’affezione può essere fatta anche in luoghi privai prossimi come il giardino della propria abitazione.
Le norme
Possiamo individuare in primis la norma cardine per districarci nell’impianto che regola tale materia: il regolamento Europeo n. 1774 del 2002. Il regolamento infatti, prevede all’art 24 comma 1 lettera a che per l’animale da compagnia: “L’autorità competente può, se necessario, decidere che: gli animali da compagnia morti possono essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento.”
Quanto immediatamente dedotto dalla norma appena richiamata, evinciamo la centralità che esista una autorità di riferimento che possa decidere sul sotterramento.
Giunto il momento dell’addio con il nostro “amico animale” infatti, prima di prendere qualsiasi decisione sulla sua sepoltura, è necessario.
- contattare il veterinario che deve certificare il decesso.
- Una volta redatto e ottenuto, il certificato deve essere quindi consegnato entro due settimane allaAsl, che è obbligata ad annotare il decesso nell’anagrafe specifica e disattivare il microchip.
Sepoltura in giardino: si se non vi è un rischio infettivo segnalato dal veterinario
Il proprietario a questo punto, può decidere dove seppellire (nel giardino di casa o in un cimitero per che accoglie animali) il corpo del proprio animale, ma, tuttavia, è necessario che il veterinario certifichi che la morte non sia la conseguenza di una malattia infettiva, con relativo rischio biologico che può discenderne.
Accertato ciò dunque, “l’amico umano” dovrà rispettare le norme applicabili al sotterramento degli animali da compagnia contenute nel Regolamento UE n. 142/2011, il quale prevede che i resti dell’animale devono essere sotterrati in terreno proprio a debita profondità, di modo che altri animali non possano disseppellirlo e a una distanza adeguata dai confini con altre proprietà, pertanto accuratamente accertandosi che non possa costituire un rischio per altri di natura biologica.
La legge italiana e in particolare il decreto legislativo n. 186 del 1 ottobre 2012, prevede per chi non si attenesse nella sepoltura alle indicazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 10.000 a 70.000 euro.
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Se invece il padrone dell’animale abita in condominio, ove vorrebbe seppellire l’animale, magari in aree comuni come il giardino condominiale o un terrazzo ove vi sia terreno, questi sarà tenuto al rispetto della procedura appena vista, che prevede il rilascio di un certificato veterinario che attesti l’assenza di malattie infettive, ma anche attenersi a quanto previsto dal regolamento condominiale dopo essersi accertato che la pratica, anche se regolarmente prevista, sia accettata dagli altri condomini, che potrebbero opporsi.
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L’alternativa della cremazione
In tema di animali e loro dipartita, il veterinario può altresì provvedere alla cremazione ma senza che il padrone possa ricevere le ceneri dell’animale.
In alternativa, ci si può rivolgere a ditte private che si occupano di far cremare l’animale.