L’ergastolo è la più grave delle condanne, ma non sempre ne deriva la carcerazione per tutta la a vita
In cosa consiste
L’ergastolo è una pena detentiva consistente nella privazione perpetua della libertà personale, cioè per tutta la durata della vita del soggetto condannato.
Si tratta quindi della pena massima riconosciuta nel nostro paese, introdotta con il codice penale del 1889 per sanzionare i delitti più gravi che in precedenza erano puniti con la pena di morte o con i lavori forzati.
L’art. 22 del Codice Penale dispone: La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto
Ci si domanda però, spesso, se realmente la condanna all’ergastolo determini la detenzione in carcere per tutta la vita del reo.
La risposta è sì, se si tratta di “ergastolo ostativo”, cioè se il reato per cui si procede non consente la concessione di alcun beneficio di legge.
I motivi dell’ergastolo ostativo
Dopo i tragici eventi della strage di Capaci del 92, il legislatore si è attivato perché tali episodi, di indicibile gravità, venissero puniti più severamente, introducendo nell’ordinamento l’ergastolo ostativo per reati come l’associazione mafiosa e il terrorismo, nonché per altri reati commessi nell’ambito di associazioni mafiose o terroristiche.
In tali casi, nessun beneficio può essere concesso al reo e la condanna viene scontata interamente in carcere.
Eccezionalmente, anche in questi casi, in base al tipo di reato e ad altre circostanze specifiche, è possibile che il condannato possa accedere a misure premiali o benefici a seguito di collaborazione con la giustizia.
Diversamente, nel caso di ergastolo semplice, se il condannato mantiene una buona condotta e manifesta il proprio ravvedimento, può ottenere una serie di benefici o misure premiali dopo i primi dieci anni di detenzione, in particolare, può ottenere ai sensi della Legge n. 354 del 26/07/1975:
dopo 10 anni di detenzione: permessi premio (15 giorni consecutivi al massino e non più di 45 giorni di permesso per ogni anno di detenzione)
dopo 20 anni di detenzione: semilibertà (uscita dal carcere per una parte della giornata per lavoro, istruzione o attività di reinserimento sociale)
dopo 26 anni di reclusione: libertà condizionale (libertà vigilata con obbligo di firma fino al trentunesimo anno di pena, salvo revoca).
Le diatribe
L’impianto dell’ergastolo ostativo è costantemente fonte di discussione in quanto confliggente con gli articoli 3, 27 e 117 della Costituzione.
Infatti, con ordinanza numero 18518/2020, la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, degli artt. 4-bis comma 1 e 58-ter della legge n. 354 del 1975, e dell’art. 2 d. I. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991, “nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale”.
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Inoltre, già con La Corte costituzionale già con sentenza n° 253 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4-bis, comma 1 della L. 354/75 “nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti”.