Le memorie ex art. 183: Cosa vuol dire se il Giudice vi concede i termini per depositarle ed entro quando si deve fare
Cosa sono
Le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. è uno strumento disposto dal predetto codice di procedura in materia civile, che può consentire alle parti coinvolte in una controversia di precisare o modificare le richieste come anche le difese, indicando anche i mezzi di prova che si intendono presentare, permettendo così di articolare la propria argomentazione anche sulla base di quanto dedotto dalla controparte.
Sono di tre tipi:
- la prima precisa o modifica le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte;
- la seconda è invece una alle domande o eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, alla proposizione di eccezioni conseguenti alle stesse, all’indicazione dei mezzi di prova come anche alle produzioni documentali;
- la terza è meramente una indicazione di prova contraria.
Chi le concede e quando
I termini per la presentazione delle memorie di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c. sono concessi dal Giudice in prima udienza, su richiesta delle parti – o di una di esse – dopo che ritualmente sono state accertate:
- costituzione delle parti
- integrità del contraddittorio
Il computo dei termini
Ex articolo 183, comma VI, del codice di procedura civile, sono stati fissati i termini di presentazione:
- trenta giorni per il deposito della prima memoria
- ulteriori trenta giorni per il deposito della seconda memoria
- ulteriori venti giorni per il deposito della terza memoria.
La decorrenza dei termini
Per il computo di tali termini si fa riferimento a quanto disposto nell’articolo 155 c.p.c. il quale prevede che:
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- Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.
- Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
- I giorni festivi si computano nel termine.
- Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
- La proroga prevista IV comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.
- Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.