Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario. Lo prevede l’art. 131 del d.P.R. 115/2002.
Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato: le spese prenotate a debito
Come previsto dall’art. 131 del d.P.R. 115/2002 sono spese prenotate a debito:
- il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario ;
- l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile ;
- le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;
- l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo,
- l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
- i diritti di copia.
Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.
Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro .
La Cassazione civile sez. lav., 23/01/2017, n.1705 sugli onorari dovuti al CTU
Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, gli onorari dovuti al consulente tecnico d’ufficio possono essere prenotati a debito a domanda dello stesso consulente, ai sensi dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, ma ciò non impedisce al giudice di porre le suddette spese, con la decisione, a carico della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente.
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Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato: le spese anticipate dall’erario
Sono anticipati dall’Erario:
- gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi;
- le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.
Sono infine prenotati a debito o anticipati, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.