Se l’amministratore non comunica i dati dei condomini morosi.

L’art. 63 delle disp. att. del Codice Civile prevede l’obbligo per l’amministratore di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi.

La responsabilità ex art. 63 disp. att. cod. civ.

La Norma in parola espressamente dispone che l’amministratore condominiale sia tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Tale dovere, però, sembra non dare seguito ad una responsabilità personale propria dell’amministratore del Condominio nei confronti del terzo, tanto da dover promuovere giudizio nei suoi confronti. Infatti, l’Amministratore è sempre e solo il rappresentante del Condominio che amministra e tale comunicazione viene fornita nell’esercizio delle proprie funzioni.

Suddetto è il principio espresso ad esempio dal Tribunale di Massa con sentenza del 29.07.2020 e che ripete quanto affermato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 10424 del 22.05.2018.

Quindi? Chi deve comunicare i dati?

E’ il Condominio in persona del proprio amministratore a dover comunicare tempestivamente al creditore le generalità dei condomini morosi, l’indirizzo di residenza e le somme dovute da ciascun condomino debitore. L’art. 63 disp. att. c.c. costituisce, invero, un’obbligazione che la legge pone direttamente a carico dell’amministratore. Questa si inserisce nell’ambito di un rapporto contrattuale tra l’amministratore ed il condominio che può qualificarsi alla stregua del mandato. Per questa ragione è il condominio e per esso il suo amministratore ad avere l’obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali.

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L’amministratore è infatti in possesso dei dati dei condomini morosi non a titolo personale, ma proprio grazie ed in funzione del contratto di mandato che lo legittima a detenere queste informazioni. Inoltre, il fatto che la norma richiamata ponga a carico dell’amministratore un obbligo di collaborazione e di buona fede rispetto ai terzi creditori, non viene ritenuto sufficiente per far desumere che questo obbligo non gravi sul condominio anzichè personalmente sull’amministratore personalmente. Tanto più che sarebbe problematico individuare anche quale amministratore chiamare in giudizio nel caso in cui vi fosse un avvicendamento nel tempo.

Pertanto, l’amministratore di condominio, nella qualità di legale rappresentante dell’ente di gestione, è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi. Il suo immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone di buona fede, dovendosi a tale riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale.