Risarcimento danni: su immissioni acustiche moleste il danno c’è

Quando il vicino produce rumori molesti ci può essere il risarcimento danni anche se non è dimostrato quello biologico.

Anche in assenza di danno biologico, qualora siano state prodotte immissioni acustiche avvertite come moleste dai vicini di casa, si può essere condannati per danno non patrimoniale cagionato agli stessi qualora questi abbiano dimostrato di essere stati lesi nel diritto al normale svolgimento della vita familiare e le relative abitudini quotidiane all’interno di essa, che hanno come ambiente peculiare quello domestico.

E’ quanto sancito dalla decisione della Corte di Cassazione, sezione II civile, nell’ordinanza 28 luglio 2021, n. 21621.

Antefatto giudiziale

Gli abitanti di un fondo, che ospitava diversi animali di proprietà degli stessi, erano stati citati in giudizio dai loro vicini che lamentavano la sottoposizione alle moleste immissioni di rumore dei suddetti animali.

Il giudice del Tribunale competente in primo grado, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e rigettato le ulteriori richieste di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti in giudizio. In sede di gravame, la Corte aveva rilevato che, essendo sopraggiunta l’eliminazione delle immissioni di fatto rimuovendo gli animali individuati come fonte, non era stato possibile esperire una consulenza tecnica per verificare il rispetto dei limiti di tollerabilità previsti, ma tuttavia pronunciandosi a favore degli attori in quanto si poteva contare sul conforto di altre evidenze presentate.

Pertanto, la Corte d’appello aveva riconosciuto, in via equitativa, un danno non patrimoniale pari ad Euro 5.000,00 per ognuno dei tre attori, oltre a condannare al risarcimento delle spese mediche presentate e documentate. Veniva pertanto presentato ricorso in Cassazione dai soccombenti.

La decisione della Cassazione

Per gli Ermellini, il fatto che la condotta dei ricorrenti in Cassazione sia cessata rimuovendo gli animali, non fa decadere il diritto dei vicini di vedersi riconosciuto un congruo risarcimento per i danni patiti per un tempo protratto. Inoltre si sottolinea che nelle facoltà di un giudice c’è quella di poter valutare anche prove diverse rispetto alla mera consulenza tecnica delle soglie fonometriche, qualora lo stesso le ritenga valide. Inoltre – ed è questa l’orientamento importante – la Corte stabilisce che non occorre che sia dimostrabile un danno biologico al fine di ottenere un risarcimento.

LEGGI ANCHE: Danno biologico diritto al risarcimento con calcolo differenziale

La lesione del diritto al sereno e regolare svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e al libero esercizio delle proprie abitudini di vita quotidiane, garantisce in se un diritto, qualora questi siano intaccati e violati, trattandosi di diritti garantiti dalla Costituzione Italiana, ma anche dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (all’art. 8, secondo cui, il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito dell’assorbimento della Cedu), alla corresponsione di un risarcimento.

Nel caso in esame, la Cassazione ha condiviso la pronuncia del giudice di merito, il quale aveva escluso il pagamento del danno biologico, ma aveva liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale, rigettando il ricorso e condannando i ricorrenti in solido tra loro, al rimborso delle spese di giudizio, oltre a stabilire un versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale (da considerarsi infatti che i resistenti avevano un ricorso incidentale).