Inadempimento del lavoratore: sì al risarcimento del danno

Inadempimento del lavoratore: Il datore può richiedere al lavoratore il risarcimento dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale

Il lavoratore ha l’obbligo giuridico di svolgere le proprie mansioni con diligenza e fedeltà e dunque, nel caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, il medesimo commette un inadempimento contrattuale suscettibile di risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro.

In questo caso si sta formando un orientamento giurisprudenziale che richiede al datore di lavoro che voglia richiedere il risarcimento del danno al proprio prestatore di lavoro, la previa contestazione disciplinare del fatto addebitato, da concludersi almeno con la sanzione del rimprovero scritto.

Nonostante questa interpretazione piuttosto penalizzante per il datore di lavoro, occorre però segnalare il diverso orientamento assunto dalla Corte di Cassazione con Sentenza 12631/1999 mediante il quale si ritiene di dover tener distinto l’obbligo risarcitorio di natura contrattuale dalla procedura della contestazione disciplinare, intesa quest’ultima come limite al potere datoriale di sanzionare l’illegittimo comportamento posto in essere dal prestatore di lavoro.

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Tuttavia, poiché l’autonomia contrattuale è largamente rimessa alla contrattazione collettiva, in tali casi occorre verificare, prima di intraprendere ogni azione civile di natura risarcitoria, se il contratto collettivo preveda o meno il previo esperimento dell’azione disciplinare.

Diversa è invece l’ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale, la quale sussiste ogni volta in cui da un comportamento posto in essere da un soggetto con dolo o con colpa, si cagioni ad altri un danno (sia di natura patrimoniale che non patrimoniale).

In questo caso, essendo una responsabilità totalmente disancorata dal rapporto contrattuale, il datore di lavoro potrà agire nei confronti del prestatore senza previamente esperire l’azione disciplinare.