La Cassazione ha ritenuto sussistere il reato ex art. 544ter codice penale nel caso di somministrazione agli animali di un vaccino vietato
In tema di maltrattamento di animali, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 3262/21 (dep.01.09.21) ravvisando la configurazione del reato di maltrattamento di animali ex art. 544ter codice penale nel caso in cui venga somministrato il vaccino contro la brucellosi agli animali.
Nel caso di specie, un allevatore, aveva somministrato ai propri bufali il vaccino contro la brucellosi, cioè un farmaco di cui è vietata la somministrazione in quanto ritenuto in alcuni casi “dopante” e, comunque, in grado di nascondere la brucella animale, con conseguente adulterazione di sostanze alimentari destinate all’uomo come le carni bovine e derivati.
Il vaccino contro la brucellosi infatti, ai sensi dell’art. 25 DM 651/94, è vietato in Italia e ne è vietata la somministrazione, la commercializzazione e l’importazione, tanto che sono previsti anche degli indennizzi nel caso di abbattimento dei capi a causa della brucellosi.
È fuori discussione quindi, la responsabilità amministrativa, con conseguente applicazione delle relative sanzioni, nel caso in cui un allevatore violi tale divieto, ma com’è giunta la Suprema Corte a giustificare l’applicazione dell’art. 544ter comma 2 c.p. se non vi è prova del danno alla salute animale?
L’art. 544ter co.2 c.p. stabilisce infatti il divieto di “somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”.
La Suprema Corte così motiva la sentenza: “…. l’art. 544ter comma 2 c.p. sanziona alternativamente due condotte, di cui la prima configura un reato di pericolo e la seconda invece un reato di danno. Invero, nel primo caso viene punita la mera somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, a prescindere dall’accertamento dell’avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell’animale. Dunque, tale condotta criminosa, rappresenta un reato di pericolo presunto, in quanto il legislatore non richiede alcuna verifica in relazione alle conseguenze della suddetta somministrazione.
Quest’ultima può avere ad oggetto sostanze stupefacenti, che possono, consistere in qualsiasi sostanza con effetto psicotropo e stupefacente in senso lato, o sostanze vietate, le quali rispondono a un concetto normativo che include tutte le sostanze, diverse da quelle stupefacenti, la cui somministrazione agli animali è vietata da una qualsiasi norma dell’ordinamento giuridico.
Nel secondo caso previsto dall’art. 544ter co.2 c.p. viene punita invece la condotta di sottoposizione a trattamenti che cagionano un danno alla salute dell’animale, la quale configura un reato ad evento … la condotta stessa di somministrazione, di per sé, integra la fattispecie in esame, la quale include sia reati di mera condotta, che reati di evento, perché punisce, da un lato la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate e, dall’altro, la sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli animali … l’art. 544ter comma 2 c.p. punisce la mera somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, a prescindere dall’accertamento dell’avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell’animale, costituendo tale condotta criminosa un reato di pericolo presunto.”