Agevolazioni prima casa per immobili pertinenziali: quando riconoscerle

Le agevolazioni per la “prima casa” previste per le pertinenze non possono essere riconosciute alle pertinenze accatastate, al momento dell’acquisto, nella categoria D/10. Così l’agenzia delle Entrate con risposta n. 566 del 2021.

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Istanza di interpello sul riconoscimento delle agevolazioni per la “prima casa” relativamente alle pertinenze

L’ istante ha proposto interpello chiedendo se possono essere applicabili le agevolazioni fiscali per la prima casa anche per le pertinenze attualmente censite in categorie D/10, ma che successivamente, ad ultimazione dei lavori di demolizione e ricostruzione, saranno accatastate in categoria C/2, C/6 e C/7.
Le parti del ricostruito compendio immobiliare saranno destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto e i corpi di fabbrica separati saranno situati in prossimità dell’abitazione e destinati in modo durevole al servizio ed ornamento della casa di abitazione e, pertanto, da considerarsi quali pertinenze.

La risposta n. 566 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni in questione

L’ art. 1 di cui alla Tariffa Parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) dispone espressamente l’applicazione, ai fini dell’imposta di registro, dell’aliquota agevolata del 2% nell’ipotesi in cui vengano trasferite case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le condizioni di cui alla Nota II-bis.

Che cosa prevede la Nota II-bis, posta in calce al citato articolo 1 della Tariffa

Prevede che per l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione devono ricorrere le seguenti condizioni, con dichiarazione resa nell’atto di acquisto:

  1. che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
  2. che l’acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  3.  di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni

Si applicano le agevolazioni prima casa alle pertinenze?

Le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” si applicano anche all’acquisto di beni da destinare a pertinenza dell’immobile abitativo, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Il comma 3 della citata Nota II-bis stabilisce, infatti, che le agevolazioni “prima casa” “spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile (…).Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 12 agosto 2005

In merito alla individuazione degli immobili pertinenziali che possono fruire delle agevolazioni “prima casa”, l’ Agenzia delle Entrate ha chiarito, con circolare 12 agosto 2005, n. 38/E che l’agevolazione in esame, si applica limitatamente a ciascuna pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché la stessa risulti destinata in modo durevole al servizio della casa di abitazione (cfr. circolare n. 19 del 1 marzo 2001, punto 2.2.2, e circolare n. 1 del 2 marzo 1994, cap. 1, paragrafo IV, punto 3).

La circolare 29 maggio 2013, n. 18/E

Ha precisato che l’elencazione delle categorie catastali deve reputarsi tassativa e l’agevolazione compete esclusivamente per non più di una delle pertinenze ricadenti nelle citate categorie catastali.

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Conclusioni

Per le suesposte considerazioni, deve ritenersi che le agevolazioni per la “prima casa” previste per gli immobili pertinenziali dal comma 3 della citata Nota II-bis non possano essere riconosciute con riferimento alle pertinenze accatastate, al momento dell’acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), in quanto, come precisato, sono agevolabili soltanto le pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell’atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7.