Pedigree: L’attuale normativa non vieta la vendita di un animale senza pedigree purché venga specificato che non è di razza
Si sente molto spesso parlare di pedigree ma senza comprendere sino in fondo la normativa sottesa alla vendita dei cani di razza e non di razza.
Ad oggi, l’unico ente ufficiale, autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è l’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) a sua volta autorizzato dall’FCI (Federazione Cinologica Internazionale) e pertanto i cani ed gli altri animali qualificati come “di razza”, sono esclusivamente quelli dotati di un certificato rilasciato da questo Ente, chiamato appunto “pedigree”.
A chiarirlo è il D.Lgs 30.12.1992, n. 529 il quale, all’art. 1, sancisce che “il presente decreto disciplina: a) l’istituzione, per gli animali, compresi nell’elenco di cui all’allegato II del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ed appartenenti a specie e razze diverse da quelle regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo libro genealogico, cosi’ come definito nell’allegato al presente decreto; b) l’istituzione, per le specie e razze autoctone di cui alla lettera a), che presentino limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell’allegato al presente decreto; c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2; d) la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma, degli ovuli e degli embrioni ad essi relativi, secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o dei registri anagrafici, nonché sulla base della apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5”.
Il successivo articolo 5 vieta la commercializzazione di animali privi della certificazione richiesta.
Parallelamente all’ENCI, nel corso degli anni, sono sorte numerose associazioni di allevatori che si propongono di rilasciare certificazioni di “pedigree” secondo gli standard previsti dall’associazione medesima.
Ovviamente, dal punto di vista giuridico, tale certificazione non rende il cane o l’animale “di razza”, bensì attesta che i genitori del cucciolo, ai fini riproduttivi, hanno presentato tutti i requisiti necessari atti a rendere l’animale conforme agli standard richiesti.
A titolo esemplificativo, l’animale, prima della riproduzione, deve presentare le analisi richieste al fine di valutare lo stato di salute per evitare il sorgere di quelle malattie genetiche che caratterizzano la singola razza (es. nel caso di displasia all’anca, occorrerà effettuare una radiografia che attesti la mancata insorgenza della patologia).
Non è dunque illegale vendere dei cuccioli privi di pedigree ENCI, purché sia specificato che l’animale è privo di tale certificazione ed è nato da genitori che non posseggono tale certificazione (anche nel caso in cui solo uno dei due animali abbia pedigree ENCI, nascerà sempre un esemplare che non potrà accedere a tale certificazione).
Inoltre, la somma che potrà essere richiesta è solamente quella di rimborso delle spese sostenute non potrà certo essere comparata alla somma richiesta da un allevatore proprietario di un esemplare con certificazione ENCI.