Quando viene stipulato un contratto preliminare di acquisto viene versato del denaro che può essere consegnato sia a titolo di acconto sul prezzo, sia a titolo di caparra confirmatoria.

Il contratto preliminare di compravendita è un contratto attraverso il quale le parti si obbligano a stipulare, in un momento successivo, una vendita. Può avere ad oggetto sia un bene mobile, sia un bene immobile. Tale accordo ha quindi effetti obbligatori nei confronti di ognuna delle parti poiché obbliga il compratore ad acquistare ed il venditore a cedere il bene. Spesso il contratto preliminare di acquisto si forma attraverso l’accettazione di una proposta come sovente accade attraverso l’ausilio delle Agenzie Immobiliari.
La Legge non prevede una disciplina specifica per il contratto preliminare, limitandosi a prescrivere che debba avere la stessa forma del contratto definitivo e ciò a pena di nullità ex art. 1351 c.c. Deve comunque avere tutti gli elementi essenziali di ogni contratto, ossia il consenso delle parti, la forma scritta, l’indicazione dell’oggetto e del prezzo.
Ebbene, al momento della firma del preliminare l’acquirente versa un importo al venditore che sigilla la serietà delle proprie intenzioni. Tale importo può essere corrisposto a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra confirmatoria.

Cos’è la caparra confirmatoria?
Quest’ultima è una clausola accessoria e solo eventuale del contratto preliminare disciplinata dall’art. 1385 c.c. secondo cui: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.”
Quali sono i suoi effetti?
Con tale clausola quindi si stabilisce che, se tutto procede normalmente la caparra viene imputata quale parte del prezzo del contratto definitivo. Se invece una delle parti è inadempiente alle obbligazioni previste dal preliminare, l’altra parte potrà recedere dal contratto trattenendo la caparra ricevuta (è il caso del venditore che ha ricevuto la caparra) o esigendo il doppio dell’importo versato (è il caso dell’acquirente che ha versato la caparra).