Compensazione dei crediti IVA: applicazione del “favor rei”

La Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, n.18367 affronta la questione dell’applicazione ai processi ancora in corso del principio del favor rei in caso di innalzamento del limite per la compensazione dei crediti Iva

Il caso: compensazioni crediti iva

La questione affrontata trae origine dall’impugnazione da parte di una Società dell’atto di contestazione con cui erano state irrogate sanzioni per l’effettuazione, per il periodo di imposta 2008, di compensazioni di i.v.a. per importi superiori al limite di Euro 516.456,90.

L’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti iva

L’art. 9, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013, convertito in l. n. 64 del 2013 dispone :
“A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall’ articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 é aumentato a 700.000 euro. All’onere pari a euro 1.250 milioni per l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per l’anno 2016, si provvede, per l’anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all’articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità  speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia delle entrate”

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La decisione della Cassazione

La norma, disponendo l’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti i.v.a., ha determinato una riduzione dell’ambito della condotta rilevante ai fini sanzionatori, che risulta, per l’effetto, circoscritta all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto.
Ne consegue l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite, in ragione del fatto che la sanzione è liquidata in relazione all’entità della somma indebitamente compensate.

Regime sanzionatorio più favorevole

La nuova disposizione, dunque, introduce un regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente che trova applicazione al caso esaminato, in ossequio al principio del favor rei di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, (vedi anche Ordinanza della Cassazione del 23 febbraio 2021, n. 4806).