Tra i servizi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione c’è quello per verificare se vi sono debiti da annullare in quanto rientranti nello “Stralcio” debiti ai sensi dell’art. 4, commi da 4 a 9 del Decreto Sostegni convertito.
A cosa serve il servizio
Il servizio messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione sul proprio sito consente di verificare se nelle cartelle e/o avvisi presenti nel piano di pagamento della Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23 marzo 2021, per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4 commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L n. 69/2021).
Come fare per verificare se hai debiti da annullare
Occorre accedere al servizio tramite la home page del sito agenzia delle entrate riscossione nella sezione dedicata “ Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro-Verifica il tuo piano di pagamento della Definizione agevolata e compilare l’apposito modulo (form) con le indicazioni richieste e procedere all’invio.
Verifica del piano di pagamento
Nel caso in cui dalla verifica vi fossero carichi oggetto di annullamento come disposto dalla normativa e nel caso di sussistenza dei requisiti previsti dalla legge si potranno stampare gli appositi moduli.
Se si è in regola con il pagamento delle rate precedenti si potranno utilizzare i moduli per il versamento delle rate residue, già calcolate al netto delle somme relative ai debiti da annullare.
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Quali sono le condizioni per l’annullamento dei debiti residui fino a 5 mila euro?
Il Decreto Sostegni convertito dalla L. 69/2021 prevede che l’annullamento dei debiti possa avvenire:
- per le persone fisiche nel caso di reddito imponibile, relativo al periodo di imposta 2019, ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000,00 euro;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019