Animale domestico: Quando il Condominio vieta l’animale domestico in casa la disposizione può essere nulla ex L.220/2012
La legge n. 220/2012, introduce una disciplina specifica in materia di possesso di un animale domestico, ovvero che è ospitato tra le mura di casa, laddove l’abitazione si trovi in un condominio.
Il Regolamento non può imporre l’allontanamento dell’animale
La novità è la liberalizzazione dell’ ingresso e la circolazione degli animali nel condominio, oppure la detenzione da parte di un condominio, senza che alcun regolamento possa vietarlo. Gli animali, quali ad esempio i cani e i gatti, che per la precisione rientrano nella categoria di animali da compagnia, vanno considerati come esseri senzienti, ovvero capaci di provare emozioni e sviluppare rapporti con tutto il nucleo famigliare, legandosi ad esso con veri e propri sentimenti, pertanto non “oggetti” da poter rimuovere. Un divieto di possesso e detenzione in un condominio consisterebbe in tal senso in una menomazione dei diritti personali dei loro proprietari proprio per le ragioni cui sopra. Pertanto risultava dovuta una norma che tutelasse la relazione affettiva che normalmente si instaura tra umano e animale.
Animali domestici in condominio: cosa è previsto?
La legge dispone che nessun regolamento condominiale può vietare ad un condomìno di tenere un animale domestico nel proprio appartamento. Pertanto, se un regolamento condominiale dovesse prevedere un divieto simile o dovesse vietare agli animali domestici di usare le parti comuni, come ad esempio le scale o l’ascensore, le relative clausole sarebbero nulle. Nel caso di un regolamento approvato all’unanimità, ossia da tutti i condomini, in sede assembleare oppure in via straordinaria al momento della stipula degli atti di acquisto dei singoli appartamenti, potrebbe potenzialmente stabilire diversamente. Tuttavia più realisticamente l’unica ipotesi in cui un condomìno può vedersi vietato il possesso di un animale domestico si verifica nella locazione, ove il contratto, regolarmente registrato, di affitto lo preveda espressamente, ma in tal caso il divieto ha natura contrattuale e non riguarda il condominio.
Casi di allontanamento coatto dell’animale
Il condominio può chiedere l’allontanamento di un animale domestico solo a fronte di un rischio per l’igiene, o qualora le patologie dell’animale siano un rischio per la salute di tutti, ma a patto che tali condizioni debbano essere verificate e documentate dall’Asl o da veterinari privati.
Il regolamento condominiale potrebbe vietare il possesso di animali esotici, come serpenti o iguane, ma anche di furetti e di cincillà, i quali potrebbero essere considerati animali non domestici, senza tuttavia un riferimento specifico normativo.
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Quali sono i limiti alla presenza di animali domestici nei condomini
La presenza di animali non deve creare disturbo, pericolo o problemi vari:
- Gli animali non possono essere lasciati liberi o incustoditi nelle aree comuni senza adottare le opportune cautele (è l’esempio dei cani che devono essere sempre tenuti al guinzaglioquando circolano zone comuni). Se aggressivo, l’animale dovrebbe indossare la museruola. L’uso della museruola nelle parti comuni è finanche obbligatorio se il cane appartiene alle cosiddette “razze pericolose”.
- Va garantita la quiete “pubblica”, pertanto, si deve provvedere affinché il proprio animale non arrechi disturbo a una parte considerevole dei condomini.
- Gli animali domestici non devono compromettere l’igiene dei luoghi, pertanto deve essere cura del detentore di mantenere la pulizia negli ambienti comuni dove il proprio animale risulta frequentatore.
- Gli animali non devono provocare danniné a cose né a persone.
- I padroni devono curare adeguatamente l’igiene degli animali, al fine di evitare odori sgradevoli.
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Cosa fare in caso di divieti agli animali da parte del condominio
Ogni delibera condominiale che impone restrizioni all’animale come ad esempio il divieto di usare le scale o di essere portato a passeggio nel giardino condominiale, può essere annullata.
Si può presentare pertanto ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla data della deliberazione, se dissenziente o astenuto, o dalla data di ricevimento del verbale, se assente.
Attenzione inoltre che se nell’assemblea condominiale sono stati introdotti limiti alla libertà degli animali senza che l’argomento fosse inserito nell’ordine del giorno specificatamente ma solo compreso come “varie ed eventuali”, la delibera è di per sé nulla, quindi, non produce alcun effetto. In questo caso quindi è sufficiente inviare raccomandata a/r o pec all’amministratore per ricordargli che la decisione non ha alcuna validità.